sabato,Aprile 20 2024

Provincia di Vibo condannata per le opere pubbliche incompiute a San Gregorio d’Ippona

Il Tar accoglie il ricorso del Comune, dichiara risolte le intese stipulate fra i due enti e condanna l’amministrazione provinciale a pagare oltre centomila euro

Provincia di Vibo condannata per le opere pubbliche incompiute a San Gregorio d’Ippona

E’ stato accolto dal Tar il ricorso del Comune San Gregorio d’Ippona (rappresentato dall’avvocato Francesco Izzo) contro l’amministrazione provinciale di Vibo Valentia per l’accertamento dell’inadempimento della Provincia di alcuni protocolli di intesa del 2007 e del 2015 relativi alla realizzazione di alcune importanti opere pubbliche con conseguente domanda di risoluzione e risarcimento del danno. In virtù di due protocolli del 2007 il Comune aveva messo a disposizione propri terreni e la Provincia di Vibo si era impegnata a realizzare una struttura sportiva polivalente all’interno della villa comunale nonché, in adiacenza al campo sportivo, una tribuna. A seguito della risoluzione da parte dell’ente provinciale dei relativi appalti i cantieri erano stati però definitivamente abbandonati. Nel 2015 per dare soluzione alla stasi, i due enti avevano stipulato altro accordo di intesa, rimasto anche questo inadempiuto da parte della Provincia. Dal grave inadempimento il Comune di San Gregorio ha dedotto essere derivato il danno patrimoniale consistente nel mancato utilizzo delle aree e nel costo complessivo per l’ultimazione delle opere. Per il Tar il Comune di San Gregorio d’Ippona ha prodotto le intese e documentato fotograficamente il grave stato di abbandono del cantiere della villetta comunale e la mancata realizzazione della tribuna, mentre la Provincia di Vibo con la produzione delle risoluzioni degli appalti stipulati non ha dimostrato la sussistenza di circostanze tali da costituire impossibilità della prestazione per causa a lei non imputabile. Le intese sono state, pertanto, risolte dai giudici amministrativi. In relazione al risarcimento del danno patrimoniale il Tribunale amministrativo regionale ha riscontrato il possibile pregiudizio costituito dalla perdita della disponibilità del bene e dall’impossibilità di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera dello stesso. Per il riscontro concreto di tali danni e per la relativa quantificazione, il Tar si è affidato ad un ingegnere (ctu) che ha appurato con riguardo alla villetta comunale dove doveva sorgere la struttura sportiva polivalente che il cantiere risulta in uno stato di abbandono e di incuria e privo di qualsiasi delimitazione a salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità delle persone con inaccessibilità e quindi non usufruibililità dell’intera area, concludendo per la necessità di lavori urgenti ed improcrastinabili per la prevenzione e messa in sicurezza. In ordine all’area destinata ai lavori per la realizzazione della tribuna e messa a norma campo di calcio ha, invece, appurato che essa risulta sgombera ed utilizzabile atteso che le opere a suo tempo parzialmente realizzate e poi abbandonate sono state interrate per rendere l’area godibile. Il Ctu, infine, ha individuato e quantificato i danni patrimoniali conseguenti in relazione alla villa comunale nei seguenti termini: costo di demolizione delle opere avviate pari a 46.989,30 euro oltre quelle per spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza quantificate in 6.500,00 euro; danno da occupazione pari al valore locativo dell’area nel periodo ricompreso tra il primo protocollo di intesa e la data della verifica peritale pari ad euro 50.600,81, tenuto conto che l’area è occupata per 180 mq e preso a valore unitario, stante le peculiari caratteristiche della villetta, quello di 27,00 euro al metro quadro pari alla Tosap. In relazione agli interventi del campo sportivo ha, al contrario, escluso i corrispondenti danni, atteso che l’area attualmente risulta essere stata già liberata e difettando la prova dell’esatto periodo in cui veniva precluso il libero godimento dello spazio occupato. Il danno totale ammonta quindi a euro 104.090,11 (euro.46.989,30 + 6.500,00 + 50.600,81), somma (sulla quale decorrono gli interessi legali) per la quale la Provincia di Vibo è stata condannata a risarcire il Comune di San Gregorio d’Ippona. Anche le spese di lite sono state comminate alla Provincia di Vibo, condannata in questo caso a pagare duemila euro, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore del ricorrente Comune di San Gregorio d’Ippona. 

 

 

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