venerdì,Aprile 19 2024

Impianti di telefonia mobile a Zungri, il Tar annulla il regolamento comunale

Accolto il ricorso della Vodafone. La tutela dei rischi dall'elettromagnetismo è di competenza statale e non occorre il permesso a costruire ma la semplice Dia o il silenzio assenso anche nel perimetro abitato

Impianti di telefonia mobile a Zungri, il Tar annulla il regolamento comunale

Accolto dalla prima sezione del Tar di Catanzaro il ricorso proposto dalla Vodafone/Omnitel e annullato il regolamento del Comune di Zungri (approvato nel 2012) in materia di installazione di impianti di radio frequenza. L’atto normativo secondario prevedendo un divieto di installazione degli impianti di telecomunicazione nel perimetro abitato si pone in contrasto con la normativa statale e interviene – secondo i giudici amministrativi – in una materia riservata alla sola competenza statale. In particolare, il regolamento comunale del Comune di Zungri è stato ritenuto illegittimo dal Tar – e pertanto annullato – laddove prescrive divieti di localizzazione e la necessità del permesso di costruire. 

Come rilevato dalla costante giurisprudenza, ai sensi dell’art. 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, il Comune non ha alcuna potestà di introdurre un divieto generalizzato di installazione delle stazioni radio base, né di introdurre misure che, pur essendo di natura tipicamente urbanistica (distanze, altezze, quote, ecc.), non siano funzionali al governo del territorio, quanto piuttosto alla tutela dai rischi dell’elettromagnetismo che rientra nelle esclusive attribuzioni statali, non già in quelle comunali. Ne consegue che la localizzazione degli impianti nelle sole zone in cui il regolamento li consente si pone in contrasto non solo con l’esigenza di permettere la copertura del servizio di telefonia mobile sull’intero territorio comunale, ma anche con la loro natura di infrastrutture primarie e impianti di interesse generale, posti al servizio della comunità e quindi compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Anche la previsione del regolamento comunale che subordina l’installazione di impianti di telecomunicazioni al rilascio del permesso di costruire è stata ritenuta dal Tar illegittima poiché decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda relativa alla realizzazione di un impianto radio base, si forma un titolo abilitativo tacito idoneo a legittimare l’attività edificatoria del privato. Il titolo abilitativo per la realizzazione degli impianti di telefonia mobile si costituisce in forza di una Dia ovvero di un silenzio assenso, senza esigere il permesso di costruire.

 

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