martedì,Marzo 19 2024

Antenne di radiodiffusione, Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Rete Sud srl

Ritenuto corretto l’operato del Comune di Stefanaconi che aveva deciso per la demolizione di un impianto non lontano dal cimitero di Vibo

Antenne di radiodiffusione, Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Rete Sud srl

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar relativa all’ordine di demolizione deciso dal Comune di Stefanaconi nei confronti di un impianto di radiodiffusione di proprietà della società Rete Sud srl. Il provvedimento di sequestro era stato emesso dalla Procura di Vibo il 23 giugno 2016. Il 14 aprile 2017, quindi, l’impianto era stato dissequestrato, ma il 22 giugno 2017 il Comune di Stefanaconi ha diffidato Rete Sud srl a non dare corso all’esecuzione dell’attività edilizia prevista nella Scia, poiché l’infrastruttura oggetto di intervento è soggetta ad ordinanza di demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi risalente all’agosto 2016. Il 31 ottobre 2017, il Comune di Stefanaconi, dopo aver accertato la mancata ottemperanza da parte della società all’ingiunzione a demolire, ha disposto l’acquisizione dell’area – non distante dal cimitero di Vibo Valentia – al patrimonio comunale.

Per i giudici amministrativi di secondo grado, non importa che in data 21 giugno 2017 la società appellante abbia presentato una Scia per abbassare il traliccio metallico dell’impianto radio emissivo. Tale segnalazione non può infatti dirsi volta a paralizzare l’esecuzione dell’ordine di demolizione, riguardando esclusivamente l’abbassamento di sei metri del traliccio, a fronte di una situazione abusiva consistente nel presenza di un “traliccio metallico di altezza complessiva pari a mt.49,90 anziché di mt.42,00” (con la conseguente inidoneità dell’abbassamento di sei metri), nonché di un “manufatto adibito a locale tecnico difforme per caratteristiche architettoniche e dimensionali”, completamente trascurato dalla Scia. Inoltre, la nota del 2017 con cui il Comune ha diffidato la società a “non dare corso all’esecuzione dell’attività edilizia prevista nella citata Scia”, non è stata neppure impugnata, rendendo di conseguenza tardiva ed inammissibile ogni doglianza al riguardo.    LEGGI ANCHE: Antenne televisive, Tar conferma sanzione per Rete Sud srl

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