mercoledì,Aprile 24 2024

Formazione di una pluriclasse, il Comune di Polia vince la battaglia al Tar

Annullato il provvedimento dell’Ufficio scolastico regionale che non autorizzava l’istituto comprensivo a formare una classe con 5 alunni di cui uno disabile. Circostanza che avrebbe determinato la scomparsa della scuola media del paese

Formazione di una pluriclasse, il Comune di Polia vince la battaglia al Tar

Il Comune di Polia ha ottenuto l’annullamento di una nota indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Filadelfia, con la quale l’Ufficio scolastico regionale, ambito territoriale di Vibo Valentia, non autorizzava la formazione di una pluriclasse di scuola media, con 5 alunni di cui uno disabile, per l’imminente anno scolastico.

Era stato lo stesso Ente ad impugnare il diniego all’autorizzazione al Tar della Calabria che ha, nei giorni scorsi, accolto le motivazioni addotte dal Comune attraverso il legale di fiducia Domenico Sorace.

Nel dettaglio, il Municipio poliese, contestava in prima istanza l’illegittimità del provvedimento dell’Usr in quanto, tra gli altri motivi, sarebbe stato omesso il vincolo «di interlocuzione con gli enti territoriali; non sarebbe stato preso in considerazione l’interesse dell’alunno disabile; non sarebbero state considerate le caratteristiche geo-morfologiche del territorio interessato». Ancora, a sostegno delle sue ragioni, il Comune evidenziava come «la mancata autorizzazione dell’unica pluriclasse sarebbe equivalsa alla soppressione della scuola media nel territorio di Polia» e che «il provvedimento assunto dall’Usr sarebbe affetto da incompetenza funzionale, atteso che, in materia di formazione delle classi che presentino casi di disabilità, la competenza sarebbe del dirigente scolastico e non dell’Ufficio».

Nella vicenda entra evidentemente la normativa che regola la formazione delle pluriclassi, la quale prevede particolari deroghe nei casi territori svantaggiati dal punto di vista dei trasporti e dei collegamenti. Su questo punto ha fatto leva anche il Tar nell’accogliere l’istanza del Comune, rilevando come la decisione assunta dall’Ufficio scolastico apparisse «in difetto di motivazione». L’Usr, infatti, non avrebbe adeguatamente evidenziato «le motivazioni per cui si ritenuto prevalente l’interesse alla soppressione della pluriclasse rispetto alle peculiari esigenze rappresentate dalla parte ricorrente che ha indicato, tra l’altro, come gli scolari siano residenti in un comune montano connotato da condizioni di particolare isolamento, con “viabilità obsoleta, tortuosa e strutturalmente inadeguata, con punte di isolamento integrale”, tali da rendere oltremodo difficoltoso il raggiungimento della sede; i disagi cui andrebbe incontro l’allievo disabile, considerato che la scuola di destinazione dista oltre 30 minuti, “tutti pesantemente curvilinei”; e l’ulteriore iscrizione di due alunni che avrebbe consentito di uguagliare il numero dello scorso anno quando la pluriclasse fu autorizzata».

Il Tar si è dunque pronunciato favorevolmente al ricorso accogliendolo e, per l’effetto, annullando il precedente provvedimento dell’Usr, disponendo infine la compensazione delle spese.

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