domenica,Maggio 12 2024

‘Ndrangheta, la Cassazione: «Cosmo Michele Mancuso deve restare in carcere»

Confermato il grave quadro indiziario quale mandante dell’omicidio di Raffaele Fiamingo e del ferimento di Francesco Mancuso. Credibili i collaboratori

‘Ndrangheta, la Cassazione: «Cosmo Michele Mancuso deve restare in carcere»
In foto nel riquadro Cosmo Michele Mancuso
Francesco Mancuso, “Tabacco”

Resta in carcere il boss Cosmo Michele Mancuso, 70 anni, di Limbadi, accusato di essere il mandante dell’omicidio ai danni di Raffaele Fiamingo e del tentato omicidio di Francesco Mancuso, detto “Tabacco”. Fatti di sangue commessi il 9 luglio del 2003 a Spilinga e per i quali Cosmo Michele Mancuso è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere il 12 aprile scorso nell’ambito dell’operazione antimafia denominata “Errore Fatale”. E’ quanto deciso dalla prima sezione penale della Cassazione che ha ritenuto infondato il ricorso di Cosmo Michele Mancuso avverso la decisione del Tribunale del Riesame. Per la Suprema Corte, i giudici del Tdl hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari. [Continua dopo la pubblicità]

Il Tribunale del Riesame ha desunto la gravità indiziaria dalla convergenza sul ruolo di mandante di Cosmo Michele Mancuso dalle dichiarazioni accusatorie, “valutate soggettivamente ed oggettivamente attendibili, rese dai collaboratori di giustizia Angiolino Servello, Raffaele Moscato ed Emanuele Mancuso, perfettamente riscontrate dalle dichiarazioni rese da Tiziana Primozich e da Paolo Ripepi nonché dagli atti giudiziari, tra cui sentenze divenute irrevocabili, che dimostrano come all’epoca di consumazione dei reati addebitati all’odierno ricorrente, gli equilibri all’interno della famiglia Mancuso si erano definitivamente rotti con la formazione di gruppi contrapposti in lotta tra loro per la gestione delle attività illecite, richiamata da più collaboratori come causale ultima dell’agguato ai danni di Mancuso Francesco e Fiamingo Raffaele”.

Giuseppe Accorinti di Zungri

Angiolino Servello e Giuseppe Accorinti. La Cassazione sottolinea poi che le dichiarazioni di Angiolino Servello – che ha indicato in Cosmo Michele Mancuso come il mandante dell’azione omicidiaria per ragioni legate nell’immediatezza alla gestione di un panificio a Spilinga in cui era socio un fratello di Antonio Prenesti (detto “Mussu stortu”), ma risalenti ai disaccordi tra lo stesso Michele Cosmo Mancuso ed una delle vittime, il nipote Francesco Mancuso – sono state valutate “attendibili perché provenienti da un soggetto inserito nella cosca Mancuso (tanto da essere stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari a carico di esponenti di questa articolazione della ‘ndrangheta) e, a sua volta, informato da un altro associato, Giuseppe Accorinti che – sottolinea la Cassazione – a prescindere dalla qualità di coindagato nei medesimi reati con il ruolo di esecutore materiale, è risultato legato alla famiglia Mancuso sulla scorta delle investigazioni svolte in numerosi procedimenti, anche precedenti ai fatti contestati in questa sede. La circostanza che Accorinti non abbia fornito informazioni sulla sua diretta partecipazione all’episodio omicidiario e, anzi, abbia accreditato la tesi che era sua intenzione vendicarsi contro gli autori che avevano ucciso il Fiamingo (al quale era notoriamente legato da un intenso rapporto di amicizia), non è stata ignorata dal Tribunale – sottolineano i giudici della Cassazione – che, prendendola in esame, l’ha spiegata come una comprensibile forma di precauzione adottata al dichiarante nella particolare situazione di fibrillazione in cui versava all’epoca delle confidenze (cronologicamente collocate nell’anno 2003) la cosca Mancuso, dilaniata da una lotta intestina tra familiari ed associati divisi in gruppi contrapposti in cui si correva costantemente il rischio di essere uccisi anche dai migliori amici”.

moscato raffaele
Raffaele Moscato

Moscato, Tripodi ed il particolare inedito. Raffaele Moscato è stato ritenuto parimenti attendibile in ragione non solo del personale inserimento in un gruppo mafioso, che “per quanto contrapposto a quello dei Mancuso (i Piscopisani) non poteva non essere informato delle principali dinamiche di quello rivale, ma anche dell’elevato livello di conoscenza della sua fonte diretta, Tripodi Antonio. Infatti, il Tripodi – sottolinea la Cassazione – dopo avere assistito personalmente all’agguato mentre era in compagnia delle vittime, tanto da essere in grado di rivelare un particolare inedito ma vero, come il ferimento di Raffaele Fiamingo all’arteria femorale, aveva appreso dalla vittima rimasta ferita, ossia da Mancuso Francesco (al quale era legato da un rapporto di amicizia), che era stato un esponente di vertice della sua stessa famiglia, ossia Mancuso Cosmo Michele, ad autorizzare la spedizione omicidiaria nei suoi confronti per assecondare la richiesta del «figlio di uno che vendeva il pane» intenzionato a vendicarsi di una precedente aggressione al padre”.

Emanuele Mancuso

Emanuele Mancuso. Infine, il Tribunale ha valutato positivamente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso ritenendolo dotato “di una indiscussa credibilità per avere avuto la possibilità di acquisire le informazioni dagli altri componenti della sua stessa famiglia ed in particolare da Mancuso Domenico, il quale gli aveva rivelato che a «sparare» a Mancuso Francesco detto Tabacco, per problemi legati alla gestione di un panificio, era stato Mancuso Cosmo Michele insieme con un complice chiamato Totò che aveva come segno di riconoscimento il muso schiacciato e storto.

L’ordinanza impugnata ha sviluppato un giudizio di attendibilità di analogo rigore anche sui chiamanti in reità «de relato», non collaboratori di giustizia, come Primozich Tiziana e Ripepi Paolo nonché sulle loro dichiarazioni intercettate.

La Corte di Cassazione

Esclusa, infine, la violazione del giudicato cautelare, poiché rispetto alla precedente pronuncia resa dal Tribunale del riesame in data 20 ottobre 2005 il pubblico ministero procedente aveva offerto in valutazione nuovi elementi a sostegno della tesi accusatoria tali da consentire anche un diverso apprezzamento di quelli già presenti in atti anche con riferimento alla specifica posizione di Mancuso Cosmo Michele, il quale era stato chiamato direttamente in causa come mandante in epoca successiva alla duplice riapertura delle indagini preliminari sia da Moscato (2015) che da Mancuso Emanuele (2018). Partendo da questa premessa, per la Cassazione l’ordinanza impugnata ha rivisitato gli originari elementi di prova, principalmente le dichiarazioni di Ripepi Paolo sul ruolo di mandante svolto dallo «zio Michele» ossia Cosmo Michele Mancuso, chiarendo le ragioni per cui essi assumevano, alla luce “delle nuove acquisizioni probatorie (le attendibili e convergenti chiamate in reità di Moscato e Mancuso Emanuele), una diversa valenza dimostrativa rispetto a quella precedente sulla quale si era formato il giudicato cautelare”. Nel riquadro in alto il boss Cosmo Michele Mancuso

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