venerdì,Aprile 26 2024

Lancia un fumogeno al Luigi Razza, Daspo di otto anni a tifoso della Cavese

Ad emetterlo il questore di Vibo Annino Gargano sulla base delle indagini svolte dalla Digos. L’episodio nel corso della gara con il Rende

Lancia un fumogeno al Luigi Razza, Daspo di otto anni a tifoso della Cavese

Il questore di Vibo Valentia Annino Gargano, sulla base delle indagini svolte dalla Digos e degli ulteriori approfondimenti condotti dal personale dall’Ufficio misure di prevenzione della Divisione anticrimine della Questura, ha emesso un provvedimento di “Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive”, cosiddetto “Daspo”, nei confronti di un giovane di 25 anni sostenitore della squadra di calcio della Cavese, già noto alla Polizia. Il predetto, durante l’incontro di calcio “Rende-Cavese” svoltosi allo stadio comunale “Luigi Razza” di Vibo Valentia lo scorso 13 ottobre, si era reso responsabile dell’accensione e del lancio di un fumogeno dal settore ospiti che terminava la sua traiettoria sul terreno di gioco; con ciò mettendo in pericolo l’incolumità dei giocatori e degli altri tifosi presenti sugli spalti e creando un’evidente turbativa all’ordine ed alla sicurezza pubblica. In particolare, nonostante avesse tentato di travisarsi, è stato individuato attraverso l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di video-sorveglianza installate all’interno dell’impianto e dalle contestuali attività info-investigative e di riscontro. Inoltre, il giovane tifoso risultava già destinatario di analogo provvedimento inibitorio emesso da altra Questura e scaduto nel corso di quest’anno, in quanto ritenuto responsabile di incidenti con le forze dell’ordine nel corso di un’altra partita di calcio della Cavese. Per tale circostanza, il Daspo è stato applicato nella misura di anni 8 (innalzata per i “recidivi” dal D.L. 14/06/2019 n. 53, cd. “Decreto Sicurezza bis”) e con la forma aggravata delle “prescrizioni” a comparire presso un Ufficio di Polizia in giorni ed orari determinati in concomitanza delle gare di calcio indicate nel provvedimento, così come già previsto dal D.L. n. 119/2014. Il provvedimento è stato, poi, convalidato dal gip presso il locale Tribunale a termini di legge.

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