venerdì,Aprile 26 2024

Capo Vaticano: sbarra di località Meschita, il Comune di Ricadi perde al Consiglio di Stato

Resta annullata, così come deciso dal Tar, l’ordinanza di demolizione. L’ente non riesce a dimostrare l’uso pubblico della strada e soccombe ancora contro la titolare del villaggio Eden

Capo Vaticano: sbarra di località Meschita, il Comune di Ricadi perde al Consiglio di Stato

Non riesce a dimostrare l’uso pubblico della strada di località Meschita e così il Comune di Ricadi, dopo il Tar, perde anche dinanzi al Consiglio di Stato contro Francesca Corrarello, titolare del villaggio Eden, che nel 2017 ha apposto una sbarra lungo la discesa che conduce alla spiaggia di Grotticelle. Non solo. Come spiegano i giudici del Consiglio di Stato in sentenza, parte dei documenti che il Comune di Ricadi avrebbe voluto portare all’attenzione dei giudici amministrativi di secondo grado non sono stati ammessi dal Consiglio di Stato in quanto depositati tardivamente. “Come si ricava dal sistema telematico della giustizia amministrativa – scrive in sentenza il Consiglio di Stato – gli atti della verificazione sono stati depositati in giudizio il giorno 18/10/2019 alle ore 00:00 e quindi oltre il termine del 15/10/2019 fissato nell’ordinanza collegiale n. 4980/2019. Considerato il giorno dell’avvenuto deposito dei suddetti atti in rapporto alla data dell’udienza, il termine per la tempestiva produzione di documenti era divenuto eccessivamente breve (dodici ore), e tale da compromettere il corretto esercizio del diritto di difesa, il quale poteva essere salvaguardato soltanto mediante uno spostamento d’udienza. In mancanza di tale spostamento il rispetto dei termini processuali di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., era doveroso, cosicché il deposito dei documenti, effettuato in data 28/10/2019, deve ritenersi tardivo”. Manca inoltre il titolo per la servitù di passaggio da parte del Comune che non è riuscito a provare neppure un eventuale usucapione. [Continua dopo la pubblicità]

L’ordinanza di demolizione della sbarra, firmata dal Comune di Ricadi in quanto ritenuta opera abusiva, è stata pertanto bocciata anche dal Consiglio di Stato (come in precedenza dal Tar di Catanzaro) che l’ha dichiarata illegittima.

Gli stessi giudici amministrativi avevano disposto alcune verifiche sul posto ad opera di un organismo verificatore nella persona del direttore del Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche della Sicilia e della Calabria – Ufficio di Catanzaro.

Dagli esiti di tale verifiche è emerso che “la sbarra per cui è causa non insiste su strada comunale. Il Comune avrebbe, pertanto, potuto ordinarne la rimozione solo in presenza di una servitù d’uso pubblico gravante su detta strada. In assenza, come nella specie, di un titolo formale costitutivo della servitù, quest’ultima poteva costituirsi soltanto per usucapione dimostrando la contemporanea concorrenza delle seguenti condizioni: l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati “uti cives” in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un’utilizzazione “uti singuli”, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata; l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù; il protrarsi dell’uso per il tempo necessario all’usucapione”.

Il Comune di Ricadi
La sede del municipio di Ricadi

Per il Consiglio di Stato “incombeva sul Comune, ai sensi dell’art. 2967 cod. civ., l’onere di provare la concreta sussistenza delle dette condizioni. Tale onere probatorio non è stato assolto, con conseguente illegittimità dell’avversata ordinanza. Né può ritenersi che la prova dell’esistenza dell’invocato uso pubblico possa ricavarsi dalla documentazione indicata nel ricorso in appello”. Di più. I giudici amministrativi sottolineano in sentenza che in ogni caso “a prescindere da ogni riscontro in ordine alla rilevanza di tale documentazione, è comunque sufficiente rilevare che nell’ordinanza di demolizione manca qualunque riferimento ad essa. Al riguardo basta osservare che l’impugnata ordinanza di demolizione si basa sull’asserita destinazione ad uso pubblico della strada, non sulla realizzazione dell’opera in assenza di titolo edilizio”.

A nulla è servita la produzione del Comune di Ricadi attestante che “il parcheggio comunale di località Meschita veniva utilizzato nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre con ticket di parcheggio monitorato, come tutti i parcheggi, da agenti della polizia municipale”, così come a nulla è servita la produzione della delibera della giunta comunale n. 147 del 2013 “attestante l’inclusione della strada comunale 106 nel servizio di raccolta integrata Rsu”. A nulla è infine servita la delibera n. 60 del 2 maggio 1985, “recante l’approvazione definitiva del progetto per i lavori della strada e del parcheggio in area verde in località Grotticelle, con indicazione del finanziamento della Cassa depositi e prestiti e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, con deposito degli atti espropriativi”.

Il ricorso del Comune di Ricadi, difeso dall’avvocato Domenico Sorace, è stato pertanto respinto e l’ente condannato al pagamento di quattromila euro di spese processuali. Francesca Corrarello era invece assistita dagli avvocati Rosa Maria Laria e Francesco Cardone.

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