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Immobile fatiscente a Dasà, il Tar respinge il ricorso dell’Aterp: «Dovrà essere abbattuto o ripristinato»

L’ordinanza del sindaco Scaturchio dettata dalla necessità di tutelare la pubblica incolumità. La struttura, distrutta da un incendio nel marzo 2020, in questi lunghi anni non ha mai subito alcun intervento

Immobile fatiscente a Dasà, il Tar respinge il ricorso dell’Aterp: «Dovrà essere abbattuto o ripristinato»

La storia del fatiscente immobile lungo via Indipendenza a Dasà si compone di un nuovo capitolo. Nelle scorse ore, infatti, il Tribunale amministrativo regionale ha rigettato il ricorso dell’Aterp Calabria, proprietaria dell’edificio. In particolare l’Azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza (risalente al 17 febbraio 2025) con la quale il Comune guidato da Raffaele Scaturchio aveva emesso ordinanza di abbattimento o ripristino della struttura.

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Immobile nel degrado

Una decisione resa necessaria e urgente per via delle condizioni in cui versa l’immobile, pesantemente danneggiato a seguito di un incendio nel marzo 2020. Da quella data, tuttavia, la struttura (otto alloggi distinti su due piani) non era stata interessata da alcun intervento di manutenzione. Al lento quanto progressivo abbandono si era aggiunta una sempre più crescente situazione di degrado oltre che di pericolo. Condizioni che avevano allarmato i residenti e gli amministratori anche a seguito del distacco di parti di intonaco da alcuni punti della facciata e pezzi di davanzale pericolanti. Da qui l’ordinanza a firma del primo cittadino che portava a due possibili strade: «la demolizione o il ripristino, secondo quanto ritenuto maggiormente opportuno dall’Ente proprietario dell’immobile di via Indipendenza, di proprietà Aterp, interessato da un’urgente situazione di pericolo di danno alla pubblica incolumità entro 30 giorni dalla notifica».

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La decisione dei giudici

Nel valutare la vicenda, in conclusione, i giudici del Tar hanno evidenziato che «nella comparazione tra l’interesse patrimoniale della ricorrente amministrazione, proprietaria dell’immobile pericolante, e l’interesse alla pubblica incolumità, il primo, suscettibile di eventuale ristoro, è da considerarsi recessivo rispetto al secondo, attesa l’accertata necessità di predisporre la messa in sicurezza del manufatto precario tramite l’abbattimento o il ripristino».

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