venerdì,Aprile 26 2024

Consiglio di Stato annulla interdittiva antimafia per ditta di Michele Lico

I giudici amministrativi di secondo grado riformano il verdetto del Tar. Nessun pericolo di infiltrazione mafiosa nella Elmecont Elettronica. Accolto il ricorso dell’impresa del presidente della Camera di commercio di Vibo Valentia

Consiglio di Stato annulla interdittiva antimafia per ditta di Michele Lico

Accolto dal Consiglio di Stato il ricorso della Elmecont Elettromeccanica e Controllo srl, ditta con sede a Maierato dell’imprenditore vibonese Michele Lico, attuale presidente della Camera di Commercio, contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Vibo per l’annullamento dell’interdittiva antimafia atipica emessa nei confronti dell’impresa nel luglio 2015.

I fatti. Era stato il prefetto di Vibo il 20 luglio 2015 a rilevare che “nei confronti di Lico Michelino Roberto, in data 19 luglio 2013, è stato dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, dal Tribunale di Catanzaro, in ordine al reato di falsa testimonianza, nell’ambito di un procedimento penale che vedeva imputati due soggetti, entrambi esponenti della `ndrina dei Mancuso di Limbadi, per il delitto di estorsione attuato in danno dello stesso Lico. In seguito a ciò – ha sottolineato il prefetto – si è accertata la falsità delle dichiarazioni rese in udienza da Lico a proposito della consegna ai predetti imputati della somma di mille euro. In realtà – riportava ancora il prefetto – si è acclarato che tale somma non è stata consegnata a titolo di prestito, per come dichiarato dallo stesso Lico, bensì quale prezzo dell’azione criminale condotta dai due esponenti del clan Mancuso”.

Lo stesso Michele Lico è amministratore di altra società, la “Ligeam Srl” con sede in Roma, aggiudicataria di un appalto per i lavori di realizzazione di un impianto di depurazione nel comune di Francavilla Angitola, “il cui cantiere è stato oggetto di accesso da parte del Gruppo provinciale interforze. Dalla relazione del suddetto Gruppo è emerso il pericolo di infiltrazioni e condizionamenti mafiosi – spiegava ancora il prefetto – in capo alla ditta appaltatrice e subappaltatrice”.

Sulla base di ciò il prefetto aveva dichiarato che a carico della Elmecont Elettromeccanica e Controllo Srl sussisteva la presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa e da qui l’emissione di un’interdittiva dei rapporti con la pubblica amministrazione.

La decisione del Consiglio di Stato. Secondo i giudici amministrativi di secondo grado – che hanno così ribaltato il verdetto del Tar di Catanzaro – nel caso in esame “nei confronti di Lico Michelino Roberto è stata dichiarata l’estinzione per prescrizione del reato di falsa testimonianza commesso nell’ambito di un procedimento penale che vedeva imputati per estorsione in danno del medesimo due soggetti esponenti della `ndrina dei Mancuso di Limbadi”.

Il Consiglio di Stato sottolinea però tre aspetti importanti: nei confronti di Michele Lico nel procedimento i giudici hanno escluso l’aggravante dell’articolo 7 della legge antimafia (le aggravanti delle finalità mafiose) nel reato di falsa testimonianza “che – sottolineano i giudici amministrativi – costituiva la ragione essenziale” posta alla base dell’interdittiva antimafia.

In secondo luogo, il ragionamento giuridico in base al quale se il giudice rileva la prescrizione invece di prosciogliere nel merito, il fatto contestato non viene escluso e ciò basta quindi per l’emissione del provvedimento interdittivo, è da ritenersi errato.

Per il Consiglio di Stato, infatti, “non può affermarsi che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione implichi la non esclusione del reato” poiché in presenza di un reato già prescritto il giudice pronuncia l’assoluzione nel merito solo quando la non colpevolezza “risulta evidente dagli atti”. Ma la non evidenza dagli atti, secondo i giudici amministrativi, non significa affatto colpevolezza poiché il giudice sarebbe ben potuto arrivare ad un proscioglimento nel merito a seguito di un approfondito dibattimento che, nel caso di specie, non vi è stato poiché il reato era già prescritto. Sul punto il Consiglio di Stato sottolinea che la possibile dichiarazione di non colpevolezza di Lico per il reato di falsa testimonianza è mancata anche per via delle “carenze nelle indagini” e la prova dell’estorsione ai danni di Lico (costata ai due imputati tre anni di reclusione) non è prova della sua falsa testimonianza dinanzi ad un reato dichiarato prescritto.

In terzo luogo, caduta l’aggravante mafiosa, il solo fatto che Michele Lico sia anche amministratore della Ligeam srl “è del tutto insufficiente a giustificare” l’interdittiva antimafia, anche perché la Ligeam non è mai stata oggetto di provvedimenti interdittivi e poi perché l’interdittiva antimafia emessa a carico di una delle ditte subappaltatrici dell’appalto per il depuratore di Francavilla Angitola è stata annullata dal Consiglio di Stato, mentre per altra ditta subappaltatrice è stata la stessa Prefettura ad annullarla in autotutela escludendo pericoli di infiltrazioni mafiose.

Conclusioni. Per tali motivi, il Consiglio di Stato – in accoglimento del ricorso dell’avvocato Carlo Comandè – ha annullato l’interdittiva antimafia a carico della Elmecont Elettromeccanica e Controllo srl del 20 luglio 2015 ed ha annullato anche il provvedimento del prefetto con il quale il 22 dicembre 2015 era stata negata alla ditta l’iscrizione nella c.d. “white list”.

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