venerdì,Aprile 19 2024

Sparò alla sorella a Nicotera, Cassazione annulla l’ordinanza

Sarà necessario un nuovo esame del Tdl di Catanzaro per Demetrio Putortì che lo scorso anno esplose un colpo di fucile contro la sorella Marisa. Ad aprile la chiusura dell’inchiesta

Sparò alla sorella a Nicotera, Cassazione annulla l’ordinanza

Resta in carcere al momento Demetrio Putortì, il giovane di 26 anni che la sera del 20 agosto 2016 ha sparato con un fucile alla sorella Marisa, 21 anni, che era uscita da un bar di Nicotera superiore, dove lavorava, per fumare una sigaretta. La prima sezione penale della Cassazione ha tuttavia annullato con rinvio, per un nuovo riesame dinanzi al Tdl di Catanzaro, la decisione del Tribunale del Riesame di confermare il 13 settembre scorso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Vibo Valentia in data 24 agosto 2016 per Demetrio Putortì in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato ai danni della sorella e di detenzione e porto di un fucile da caccia usato per commetterlo.

L’accusa di tentato omicidio. La giustificazione data dal giovane nel corso dell’interrogatorio di garanzia, secondo la quale non era sua intenzione uccidere la sorella ma solo gambizzarla, non aveva convinto il giudice perché, al di là delle dichiarate intenzioni di Demetrio Putortì, le modalità della sparatoria e l’uso di un fucile, per il gip del Tribunale di Vibo e per il Tribunale del Riesame di Catanzaro integravano il reato di tentato omicidio e non quello di lesioni gravi. Il giovane dopo poche ore dal fatto di sangue si era consegnato ai carabinieri della Stazione di Nicotera Marina.

La decisione della Cassazione. Per la Suprema Corte la qualificazione giuridica del fatto va inquadrata non in un tentato omicidio ma nel reato di lesioni gravi. Ciò perché il Tribunale del Riesame – ad avviso della Cassazione – è compito del giudice della cautela valorizzare puntualmente le specifiche modalità della condotta, nonché le caratteristiche dello strumento impiegato.

Nel caso di specie è stata documentata – nella motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame di Catanzaro – la concreta idoneità dell’arma impiegata ad attingere le parti vitali del corpo della vittima. Secondo la Cassazione, però, allo stesso tempo non è stata “adeguatamente motivata la valutazione della specifica condottaconsistita nell’esplosione, a distanza ravvicinata e fronteggiando la vittima immobile, di due colpi di fucile all’indirizzo degli arti inferiorialla stregua del tentativo di omicidio, non apparendo univocamente indicativa dell’idoneità dell’azione la presenza di grandi vasi negli arti inferiori, risultando, per contro, obiettivamente rilevante – e non adeguatamente valutata – la circostanza che i colpi sono stati esplosi senza concitazione all’indirizzo degli arti inferiori, pur essendo facilmente attingibile altra porzione più sensibile del bersaglio (il busto o il capo della vittima) di per sé, invece, indicativa di un’azione omicida.

I vizi logici. Sotto il profilo della qualificazione giuridica, l’ordinanza per la Cassazione appare quindi “affetta da vizi logici” che ne hanno imposto l’annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto”. Per tali motivi, la Suprema Corte ha accolto i rilievi dell’avvocato Costantino Casuscelli, difensore di Demetrio Putortì, ed ha annullato l’ordinanza impugnata rinviando per un nuovo esame al Tribunale della Libertà di Catanzaro.

Gli indagati. Per la sparatoria contro Marisa Putortì, gravemente ferita alle gambe per la dichiarata intenzione del fratello di “punirla” per gelosia e per alcuni comportamenti allo stesso non graditi , oltre a Demetrio Putortì risultano indagati Giulio Putortì, 41 anni, di Nicotera, zio di Demetrio, e Giuseppe De Certo, 24 anni, pure lui di Nicotera. I due sono accusati di aver aiutato il ragazzo ad eludere le investigazioni dopo il fatto di sangue. Nei confronti dei tre indagati ad aprile la Procura di Vibo Valentia ha chiuso le indagini preliminari. Dopo il deposito di memorie difensive, il pm si appresta ad inoltrare al gup la richiesta di rinvio a giudizio o quella di proscioglimento.

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