É stato accolto dalla seconda sezione del Tar di Catanzaro il ricorso della cooperativa sociale “Stella del Sud” contro il Comune di Nardodipace per l’ottemperanza ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vibo il 9 novembre del 2023. In tale data, il giudice ha condannato il Comune a pagare alla cooperativa sociale la somma di 5.352,60 euro, oltre interessi legali “dal dì del dovuto sino al soddisfo”, nonché al pagamento delle spese della procedura monitoria, le spese per onorari e competenze e quelle generali nella misura del 15%, oltre Iva, Cpa e spese successive. Il decreto ingiuntivo non è stato opposto dal Comune di Nardodipace, divenendo definitivamente esecutivo e con titolo notificato al Municipio in data 6 luglio 2024. Con ricorso notificato in data 18 novembre 2024, la cooperativa creditrice – assistita dagli avvocati Vincenzo Cantafio, Olga Durante e Maria Caterina Inzillo – ha quindi fatto ricorso al Tar per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che fosse ordinato al Comune di Nardodipace (che non si è costituito in giudizio) il pagamento delle somme ivi riconosciute a suo favore.

Le ragioni del Tar

Per i giudici amministrativi, l’amministrazione comunale di Nardodipace “ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato”. Il Comune di Nardodipace “non invece ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale”. Per i giudici amministrativi sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ma anche per la domanda di condanna al pagamento di somme di denaro “determinata nella misura degli interessi legali che l’amministrazione di Nardodipace dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto – agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna”.
Per tali motivi, il Tar ha dichiarato “l’obbligo dell’amministrazione di Nardodipace di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione” assegnando al Comune “il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della sentenza”.

In caso di ulteriore inerzia (oltre i 60 giorni) da parte dell’amministrazione comunale di Nardodipace, ad ottemperare alla sentenza di pagamento come in sentenza, provvederà quale commissario ad acta – individuato dal Tar – “il segretario comunale di Serra San Bruno, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio”. In caso di intervento del commissario ad acta, nella figura del segretario comunale di Serra San Bruno, il compenso a quest’ultimo spettante sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente, ovvero del Comune di Nardodipace. Il Tar ha infine condannato il Comune al pagamento, in favore della parte ricorrente – la cooperativa Stella del Sud – alle spese e competenze del giudizio, liquidate in 828,00 euro, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa come per legge. La cooperativa sociale Stella del Sud ha sede a San Nicola da Crissa.