Costa la condanna a 3 anni e 6 mesi per il reato di truffa aggravata dalle finalità mafiose, la contestazione mossa dalla Dda di Catanzaro (all’epoca guidata dal procuratore Nicola Gratteri) con l’operazione Maestrale all’ex presidente della Provincia di Vibo – ed ex sindaco di BriaticoAndrea Niglia. Con il deposito delle motivazioni della sentenza del troncone celebrato con rito abbreviato del gup distrettuale, Pietro Agosteo, si possono ora conoscere le ragioni alla base del verdetto che fa riferimento ad un concorso pubblico per un posto di istruttore direttivo dei Servizi demografici. In tale vicenda è indagato pure Filippo Mazzeo (cl ’53), di Pannaconi di Cessaniti, responsabile del servizio amministrativo del Comune di Cessaniti sino al gennaio 2019 che però ha scelto il rito ordinario e si trova tuttora sotto processo dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia.

La Dda di Catanzaro contesta a Mazzeo di aver consegnato ad Andrea Niglia una copia dei quiz della prova selettiva ed anche le domande delle due prove scritte. Sono le intercettazioni ad aver fatto luce sulla vicenda, con Mazzeo che parla esplicitamente di aver passato i compiti ad Andrea Niglia. Tale condotta avrebbe indotto in errore la commissione esaminatrice del concorso pubblico indetto dal Comune di Cessaniti e poi il Comune di Zungri che ha attinto da tale graduatoria assumendo Andrea Niglia nel proprio ufficio anagrafe. Da qui la contestazione dell’ingiusto profitto per il candidato Niglia che avrebbe cagionato un danno con il dispendio di risorse pubbliche. Il giudice spiega quindi nelle motivazioni della sentenza che Andrea Niglia è stato “assunto al Comune di Zungri a seguito di una procedura concorsuale il cui esito è risultato tuttavia gravemente viziato da condotte fraudolente. In particolare – spiega il gup – è emersa la predeterminazione della graduatoria finale nonché la previa illecita comunicazione del contenuto delle prove selettive e scritte, con conseguente alterazione dell’imparzialità e regolarità della selezione. Nel contesto in esame, Andrea Niglia risultava idoneo alla selezione nel Comune di Cessaniti in seguito all’approvazione di una graduatoria emanata pochi mesi prima rispetto a quella indetta dal Comune di Zungri. Tale circostanza, nell’ambito della procedura selettiva del Comune di Zungri, conferiva a Niglia una posizione di evidente vantaggio rispetto ad altri candidati aspiranti all’assunzione presso lo stesso ente”.

Reggono le prove

Sono le intercettazioni, ad avviso del giudice, a restituireuna rappresentazione nitida della volontà di alterare l’imparzialità della procedura selettiva in favore di Niglia attraverso la preventiva comunicazione delle tracce d’esame e la concertazione circa la sua collocazione in graduatoria. Le risultanze in tal senso – rimarca la sentenza – appaiono chiare, univoche e assolutamente coerenti”.
Le intercettazioni tra il boss di Pannaconi di Cessaniti Francesco Barbieri (condannato in primo grado a 24 anni nel maxiprocesso Rinascita Scott) e Filippo Mazzeo confermano inoltre, secondo il giudice, “la piena consapevolezza dell’imputato Andrea Niglia in ordine all’artificiosa alterazione delle prove concorsuali, nonché la volontà di trarne vantaggio in termini di gestione clientelare dell’accesso all’impiego pubblico”. Emerge così “in modo inequivoco lo schema fraudolento posto in essere, calibrato per garantire ad Andrea Niglia l’ottenimento di una posizione in graduatoria utile a garantirgli la messa in servizio presso altro Comune. Una collocazione, questa, volutamente non al primo posto, al fine di garantirne l’assunzione non già presso il Comune di Cessaniti ma presso terzo Comune di interesse per la criminalità organizzata”.
Il giudice non esita a definire la conversazione ambientale intercettata il 30 agosto 2019 di “eccezionale valenza probatoria”, in quanto tra l’altro registrata a “soli nove giorni di distanza rispetto all’espletamento della prova selettiva svoltasi in data 21 agosto 2019 e superata dal candidato Andrea Niglia il quale otteneva in anticipo il contenuto della prova scritta e si posizionava al secondo posto della graduatoria al fine scongiurare l’assunzione nel Comune di Cessaniti e garantire l’assunzione al Comune di Zungri”. Ad ulteriore “riprova del meccanismo fraudolento – ricorda il giudice in sentenza – si evidenzia che la candidata risultata prima classificata, assunta al Comune di Cessaniti, risulta essere la nuora di Filippo Mazzeo”.

Andrea Niglia e i clan

Per il giudice, il compendio probatorio acquisito nell’ambito dell’operazione Maestrale, “lungi dal comprovare un’assoluta estraneità di Andrea Niglia rispetto a soggetti riconducibili alla consorteria criminale operante nel territorio di Zungri, ha invece evidenziato l’esistenza di pregressi rapporti di natura relazionale tra l’imputato e Francesco Barbieri, soggetto apicale della cosca di Cessaniti”.
Da altra intercettazione tra il boss Francesco Barbieri e Armando Bonavita (ritenuto elemento di spicco dell’omonimo clan e figlio del defunto boss di Briatico Pino Bonavita) si evince inoltre per il giudice che per attuare un’estorsione nei confronti del titolare del villaggio Green Garden di Briatico, “Bonavita suggeriva di potersi avvalere, quale intermediario, proprio di Andrea Niglia, lasciando così trasparire l’esistenza di un rapporto diretto tra l’imputato Niglia e soggetti apicali delle locali articolazioni della ‘ndrangheta di Briatico e Cessaniti. Invero, alla proposta di Bonavita, lo stesso Barbieri manifestava immediata disponibilità a contattare Andrea Niglia confermando così ulteriormente il legame tra i due”. Per il giudice si è dinanzi ad una “radicata contiguità di Andrea Niglia con esponenti, anche apicali, della criminalità organizzata di Briatico”, confermata anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio Accorinti (figlio del boss di Briatico Antonino Accorinti), “fonte da ritenersi assolutamente qualificata e pienamente attendibile. Il collaboratore – si legge in sentenza – ha indicato Andrea Niglia quale soggetto pienamente inserito nelle dinamiche associative, riferendo che lo stesso si sarebbe prestato, tra l’altro, alla consegna dei ratei estorsivi in favore del sodalizio mafioso, al fine di ottenere un ritorno in termini elettorali mediante l’assicurazione di pacchetti di voti in occasioni delle competizioni amministrative”.
Il collaboratore ha altresì riferito “in ordine alle profonde cointeressenze esistenti tra Andrea Niglia ed esponenti apicali del locale di Zungri” come il boss Giuseppe Accorinti a cui l’allora candidato a sindaco Niglia si sarebbe “associato nel 2005 in vista delle elezioni al Comune di Briatico creando una lista comune”.

L’aggravante delle finalità mafiose nei confronti di Andrea Niglia regge anche perché la condotta contestata è stata “chiaramente finalizzata ad agevolare l’attività del sodalizio mafioso operante nel territorio di Zungri” e si è agito nel caso di specie “per salvaguardare gli interessi e le prerogative dell’articolazione mafiosa di riferimento, oltre che per trarne un evidente vantaggio personale rappresentato dall’ottenimento di un impiego pubblico. L’illegittima assunzione di Niglia ha così contribuito – sottolinea il giudice – al rafforzamento della rete di influenza territoriale attraverso la cooptazione di soggetti graditi ai clan ed ha ulteriormente legittimato e rafforzato un sistema clientelare funzionale al mantenimento del controllo sociale e politico di matrice mafiosa”.

Da qui la penale responsabilità di Andrea Niglia per il reato di truffa aggravata di cui al capo d’imputazione in relazione al “concorso truccato che si colloca in un più ampio contesto criminale, documentalmente accertato nel corso delle indagini, che ha messo in luce un sistema strutturato di infiltrazione e interferenza nelle procedure pubbliche da parte di soggetti contigui o organici alla criminalità organizzata di tipo mafioso”.