Il 51enne si trova sotto processo dinanzi al Tribunale di Vibo per il reato di tentata estorsione aggravata ai danni del titolare di un autosalone
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La sesta sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Marco Borello, 51 anni, di Briatico, imputato nel maxiprocesso nato dalle operazioni Maestrale-Carthago-Olimpo. In particolare è stato ritenuto corretto il rigetto dell’appello cautelare avverso il provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia, datato 16 settembre 2024, reiettivo dell’istanza di sostituzione della misura carceraria applicata nei confronti di Marco Borello con quella degli arresti domiciliari. Borello resta quindi cautelato per il reato di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose ai danni dell’autosalone Landro Leone Automobili. Un’ipotesi di reato contestata al ricorrente Borello in concorso con Armando Bonavita e Luigi Barillari - rispettivamente indicati come presunto esecutore materiale e presunto mandante della vicenda estorsiva – ma con i provvedimenti nei confronti dei coindagati annullati dal Riesame e che, ad avviso della difesa di Borello, non si sono limitati ad escludere il concorso dei diretti interessati, ma hanno destrutturato in radice l'ipotesi delittuosa. Il Tribunale ha però ritenuto che la condotta estorsiva fosse passibile di esecuzione monosoggettiva da parte del ricorrente Marco Borello che avrebbe rivestito il ruolo di coadiutore di Armando Bonavita nella gestione del monopolio mafioso del settore dell’autonoleggio con conducente. Ruolo che si sarebbe estrinsecato prevalentemente attraverso il concorso nel reato di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose.
La Cassazione nel respingere il ricorso di Marco Borello ricorda quindi che le pronunce di annullamento evocate (quelle nei confronti di Armando Bonavita e Luigi Barilari) “hanno contenuti prettamente individuali, che non sono estensibili perché inerenti alle sole posizioni dei soggetti nei cui confronti sono rese e comunque sono riportate in termini non incidenti sulla posizione di Borello”. I giudici della Suprema Corte ricordano inoltre che in tali pronunce “non è stato negato il materiale accadimento del fatto estorsivo e non emergono i presupposti per l’effetto estensivo invocato dal ricorrente”.
Da ricordare che il 9 agosto 2017 sono stati esplosi due colpi d’arma da fuoco, con una pistola calibro 7,65, contro alcune autovetture parcheggiate nell’autosalone Landro Leone Automobili” di Briatico. I colpi di pistola – ad avviso della Dda di Catanzaro – avrebbero avuto la finalità di costringere il titolare dell’omonima attività di noleggio con conducente transfert – effettuata (tra le altre destinazioni) anche da e per le località balneari dei comuni di Briatico e Zambrone – a desistere dal recupero dei crediti vantati per i plurimi servizi di transfert effettuati in favore di attività turistiche ricadenti nel territorio di Briatico. L’estorsione non sarebbe andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà degli indagati.

