lunedì,Maggio 6 2024

Coronavirus e zona arancione in Calabria, ecco tutti i negozi aperti e cosa si potrà fare

Riaprono tutte le scuole elementari e medie. Didattica a distanza solo per le superiori. Ancora chiusi i ristoranti

Coronavirus e zona arancione in Calabria, ecco tutti i negozi aperti e cosa si potrà fare

Da domenica la Calabria per le misure anti-Covid passerà da “zona rossa” a zona “arancione”. E’ quanto previsto dal Consiglio dei Ministri. Rispetto alla “zona rossa” le novità più di rilievo sono rappresentate dal fatto che riapriranno tutti i negozi di abbigliamento e calzature – chiusi invece con la “zona rossa” – e sarà possibile muoversi – dalle ore 5 del mattino sino alle ore 22 per l’attività motoria liberamente in tutto il territorio comunale e non più solo nei pressi della propria abitazione. Nella fascia oraria compresa fra le ore 22 e le 5 del mattino ci si potrà spostare solo per comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità.

Restano vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio comune). Sarà quindi possibile spostarsi da un comune ad un altro anche per raggiungere tutte quelle attività commerciali (concessionarie di auto, lavanderie, librerie, negozi di elettronica o abbigliamento) non presenti all’interno del proprio paese o territorio comunale. Non solo. Sarà anche possibile spostarsi in un comune diverso dal proprio per fare la spesa se nel comune contiguo al proprio ci sono attività commerciali maggiormente convenienti dal punto di vista economico. Basterà in tale ultimo caso l’autocertificazione per spostarsi.

Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento dell’attività didattica in presenza. Riapriranno tutte le scuole elementari e medie, mentre la didattica a distanza è prevista solo per le scuole superiori.

È sempre consentito il rientro nel proprio domicilio, nella propria abitazione o residenza. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.

No all’autocertificazione dalle ore 5 alle ore 22. Dalle 5 alle 22 non è infatti necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per gli spostamenti verso altri comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve invece essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Sono altresì sempre consentiti – e senza limiti di orari – gli spostamenti per assistere un parente o un amico non autosufficiente così come andare a trovare i figli minorenni dall’altro genitore o comunque dall’affidatario.

Accessi alle seconde case. L’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, riparazioni, manutenzione straordinaria) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. Si potranno comunque raggiungere i propri terreni per tutte le attività agricole o di produzione di beni per autoconsumo (raccolta delle olive e altri frutti) anche se in comuni diversi dal proprio.

I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Restano chiusi i musei, i teatri e i cinema. Chiuse anche le palestre e i circoli sportivi. Consentita l’attività sportiva individuale e motoria all’aperto all’interno del territorio comunale così come andare in bicicletta (sempre all’interno del territorio comunale).

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente. L’obbligo non è previsto per:
– bambini sotto i 6 anni di età;
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
– operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
mentre si effettua l’attività sportiva;
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

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