Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Un’altra tegola si abbatte sull’amministrazione comunale di Ricadi. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha annullato, con la sentenza 128/2020 del 22 gennaio, la graduatoria di merito del concorso che il Comune aveva bandito ed espletato per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale al 50% di categoria D, con profilo professionale di istruttore direttivo di Polizia municipale. Al Tar si era rivolto Antonino Giovanni Emanuele Vecchio con ricorso ritenuto fondato «quanto all’assorbente censura nella quale – recita la sentenza – si lamenta che la commissione esaminatrice, in aggiunta alle due prove, scritta e orale, abbia illegittimamente somministrato ai candidati un terzo elaborato teorico» vertente sul procedimento per addivenire ad una ordinanza Tso, in violazione dell’articolo 97 del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Questo articolo del regolamento comunale prevede che le due prove, scritta ed orale, «con particolare rilievo a quelle previste per i profili di categoria D, potranno essere integrate da una valutazione psicoattitudinale svolta da personale specializzato, in relazione all’esperienza maturata, al grado di preparazione dimostrato e alle potenzialità espresse». Talché, conclude la sentenza del Tar, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 97 del regolamento, il bando del concorso configura come seconda prova «un test a carattere psicoattitudinale finalizzato alla verifica della capacità del candidato ad assolvere i compiti caratterizzati la qualifica dirigenziale». Viceversa, secondo il Tar, la struttura della seconda prova scritta somministrata ai candidati «non solo non appare consistere in colloqui individuali o prove di gruppo, simulazioni di casi reali di lavoro, ma neppure appare funzionale ad accertare l’attitudine psicologica della persona alle mansioni, traducendosi di fatto in una inammissibile seconda prova».
A dieci giorni dalla sentenza, però, non si conosce ancora quale sarà la decisione adottata dall’amministrazione comunale, che aveva già stipulato il contratto di lavoro con il primo classificato in graduatoria.

