venerdì,Aprile 19 2024

Ordinanze della Santelli: fra nuovi bluff, violazioni della Costituzione e bocciature dal Tar

La presidente della Regione Calabria firma ulteriori permessi ma in buona parte già previsti dal Dcpm Conte, mentre il centrodestra glissa su ciò che scrivono i giudici. Il caso di Vibo Valentia

Ordinanze della Santelli: fra nuovi bluff, violazioni della Costituzione e bocciature dal Tar
Jole Santelli

Si prova a rimescolare le carte all’indomani della sentenza del Tar di Catanzaro che ha bocciato su tutta la linea le tesi della Regione Calabria che, con un’ordinanza a firma della presidente della giunta Jole Santelli, aveva permesso la riapertura di bar, ristoranti e agriturismi con tavoli all’aperto. Il rimescolamento delle “carte” passa attraverso l’emanazione di una nuova ordinanza – sempre della presidente della Regione Calabria – che non attenua però tutti i risvolti della decisione del Tar e aggiunge poco o nulla a ciò che attualmente è già previsto dal Dcpm del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. [Continua dopo la pubblicità]

Il presidente della Regione, Jole Santelli

La “caciara” politica per nascondere gli strafalcioni in diritto. La sentenza del Tar di Catanzaro è importante perché riafferma principi basilari – e per molti versi elementari ed a conoscenza anche di qualunque studente al primo anno di giurisprudenza – di diritto costituzionale, ignorati dalla politica a sostegno della Santelli (e della sua ordinanza ritenuta illegittima dai giudici amministrativi) che non si è presa neppure la briga di leggere le motivazioni, capirle e poi magari aprire bocca. Perché studiare costa fatica, lo si sa, e ripetere mille volte una bugia – in politica, ma non solo – a certe latitudini può diventare una verità. “La Calabria non è il Nord Italia e pertanto era giusto consentire l’apertura di bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi con tavoli all’aperto” ha urlato più di qualche consigliere regionale. “Il Governo Conte mina l’autonomia della Regione Calabria, siamo in presenza di uno dei peggiori statalismi e l’ordinanza della Santelli aveva avuto il merito di riaccendere i motori dell’economia calabrese” gli ha fatto eco qualche parlamentare.

Ma è davvero così? Proprio per nulla e per quanto la politica cerchi di spostare l’asse della discussione in chiave economica e sull’utilità o meno di tale ordinanza, sfugge al vero “nocciolo” della questione. Può una Regione a statuto ordinario, in emergenza sanitaria dovuta ad una pandemia, emettere un’ordinanza più permissiva rispetto a quella decisa dal Governo per tutto il territorio nazionale? Le risposte – chiarissime – arrivano dalla sentenza del Tar di Catanzaro e mettono, ancora una volta, a nudo tutti i limiti di una politica “parolaia” e buona solo per la propaganda e gli spot.

La sentenza del Tar e il principio di sussidarietà. Vediamo, quindi, quel che hanno scritto i giudici amministrativi di Catanzaro, accogliendo il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri e bocciando le tesi sostenute dalla Regione Calabria e dai Comuni di Amendolara e Tropea. Emerge chiaramente l’illegittimità dell’ordinanza del presidente della Regione Calabria denunciata con il primo motivo di ricorso. Spetta infatti al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020, che però nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati”. Ed ancora: “Il fatto che la legge abbia attribuito al presidente del Consiglio dei Ministri il potere di individuare in concreto le misure necessarie ad affrontare un’emergenza sanitaria – spiega il Tar – trova giustificazione nell’art. 118, comma 1 della Costituzione: il principio di sussidiarietà impone che, trattandosi di emergenza a carattere internazionale, l’individuazione delle misure precauzionali sia operata al livello amministrativo unitario. Deve, quindi, altresì essere affermato che ciò giustifica l’attrazione in capo allo Stato della competenza legislativa, pur in materie concorrenti quali la «tutela della salute» e la «protezione civile». Nel caso di specie non vi è stato un intervento sostitutivo dello Stato, bensì avocazione delle funzioni amministrative in ragione del principio di sussidiarietà”.

La Regione Calabria ha violato la leale collaborazione. Ancora più chiaro e duro il Tar nel rimarcare la violazione del principio di leale collaborazione fra Regioni e Stato da parte della Regione Calabria. La violazione del principio di leale collaborazione costituisce elemento sintomatico – si legge nella sentenza – del vizio dell’eccesso di potere. Nel caso di specie, non risulta che l’emanazione dell’ordinanza della Regione Calabria, oggetto di impugnativa, sia stata preceduta da qualsivoglia forma di intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del Governo. Anzi – sottolineano i giudici amministrativi – il  contrasto nei contenuti tra l’ordinanza regionale e il d.P.C.M. 26 aprile 2020 denota un evidente difetto di coordinamento tra i due diversi livelli amministrativi e, dunque, la violazione da parte della Regione Calabria del dovere di leale collaborazione tra i vari soggetti che compongono la Repubblica, principio fondamentale nell’assetto di competenze del titolo V della Costituzione”. Anche per questo, l’ordinanza della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, è stata annullata in tema di possibilità di riaperture di bar, pizzerie, ristoranti e agriturismi con tavoli all’aperto, mancando persino qualunque forma di “informazione nei confronti del Governo”. In poche parole, la Regione Calabria ha fatto di testa propria violando principi fondamentali sanciti dalla Costituzione. Ma anche in campo strettamente sanitario ha sbagliato e fatto di peggio.

Gli errori della Regione Calabria anche in campo strettamente medico e sanitario. Il Tar ha accolto anche un altro importante punto del ricorso della Presidenza del Consiglio che la dice lunga pure su quanto superficiale sia stata l’ordinanza della Santelli in materia strettamente sanitaria. Ecco perché. “L’ordinanza regionale – spiegano i giudici – ha motivato la nuova deroga alla sospensione dell’attività di ristorazione, mediante l’autorizzazione al servizio al tavolo, con il mero riferimento del rilevato valore di replicazione del virus Covid-19, che sarebbe stato misurato in un livello tale da indicare una regressione dell’epidemia.

È però ormai fatto notorio – sottolinea il Tar – che il rischio epidemiologico non dipende soltanto dal valore attuale di replicazione del virus in un territorio circoscritto quale quello della regione Calabria, ma anche da altri elementi, quali l’efficienza e capacità di risposta del sistema sanitario regionale, nonché l’incidenza che sulla diffusione del virus producono le misure di contenimento via via adottate o revocate (si pensi, in proposito, alla diminuzione delle limitazioni alla circolazione extraregionale). Non a caso, le restrizioni dovute alla necessità di contenere l’epidemia sono state adottate, e vengono in questa seconda fase rimosse, gradualmente, in modo che si possa misurare, di volta in volta, la curvatura assunta dall’epidemia in conseguenza delle variazioni nella misura delle interazioni sociali.

Un tale modus operandi – spiegano ancora i giudici amministrativi – appare senza dubbio coerente con il principio di precauzione, che deve guidare l’operato dei poteri pubblici in un contesto di emergenza sanitaria quale quello in atto, dovuta alla circolazione di un virus, sul cui comportamento non esistono certezze nella stessa comunità scientifica. È chiaro che, in un simile contesto – conclude il Tar – ogni iniziativa volta a modificare le misure di contrasto all’epidemia non possono che essere frutto di un’istruttoria articolata, che nel caso di specie non sussiste”. In parole povere: la Regione Calabria non ha effettuato alcuna articolata istruttoria o indagine sanitaria prima di modificare – con l’ordinanza della presidente Santelli – le misure di contrasto all’epidemia da coronavirus che vietano (per decisione del presidente del Consiglio) l’apertura di bar, ristoranti e pizzerie se non per attività da asporto.

Berlusconi e Santelli sul palco di Tropea

La nuova ordinanza della Santelli. Neanche il tempo di prendere atto della bocciatura netta da parte del Tar, ed ecco una nuova ordinanza firmata da Jole Santelli. Al netto di ripetizioni di permessi già accordati con l’ultimo Dcpm del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, le uniche novità sono la possibilità di andare a raccogliere funghi (per i cercatori muniti di tesserino) e frutta, praticare la pesca sportiva (per i soli abilitati muniti di apposita certificazione), fare attività sportiva individuale nei circoli ricreativi all’aperto e andare a fare la spesa anche in un comune diverso dal proprio (ma questo era già consentito dal Dcpm di Conte per tutti quei beni non disponibili nel proprio comune) in forma individuale o “insieme a persone conviventi” (quest’ultima la sola novità della nuova ordinanza della Santelli). Il resto è “aria fritta” in quanto accorda permessi già consentiti in tutta Italia dal Governo. Ad iniziare dalla possibilità di andare nelle seconde case per soli interventi di manutenzione e con l’obbligo di ritirarsi nella casa di residenza nell’arco della giornata (possibilità già prevista da una circolare del Governo Conte), per passare alle visite ai cimiteri, la toelettatura di cani e gatti, l’addestramento dei cani, tutte cose già previste dal Dcpm del presidente del Consiglio. Nuova ordinanza, dunque, che ha tanto il sapore (ancora una volta) di sfida politica al Governo e nulla più. Il tutto sulle spalle dei cittadini e contribuenti calabresi e della loro salute. Come verranno infatti pagate le parcelle dei legali che hanno assistito –perdendo – la Regione Calabria, il Comune di Tropea ed il Comune di Amendolara dinanzi al Tar, se non con soldi pubblici e quindi di tutti i calabresi?

Maria Limardo e Jole Santelli

Il caso Vibo. Un caso del tutto particolare è infine quello del Comune di Vibo Valentia. Prima ha aderito all’ordinanza della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, sposando la linea di riapertura di bar e ristoranti con tavoli all’aperto, poi ha fatto marcia indietro (motivandola con l’impossibilità di darvi corso dalla sera alla mattina) e con propria ordinanza ha deciso di attenersi al solo Dcpm del presidente del Consiglio. Per sospendere però la decisione della Regione Calabria, inerente i bar e i ristoranti con tavoli all’aperto (il solo punto 6), il Comune di Vibo Valentia ha sospeso l’intera ordinanza della Santelli in tutti i suoi punti, anche in quelli non oggetto di ricorso al Tar da parte della Presidenza del Consiglio. Resta così vietato sul territorio di Vibo Valentia (ma non a Tropea) poter effettuare spostamenti per attività di manutenzione alle proprie imbarcazioni, così come la possibilità di avere mercati per la vendita di prodotti alimentari, fiori e piante (attività permesse dall’ordinanza della Santelli interamente sospesa dal Comune di Vibo). Confusione su confusione, insomma, da parte di una certa classe politica che ha da tempo gettato la “maschera” mostrando tutti i propri limiti.

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