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Parcheggio a Baia di Riaci: illegittima l’occupazione da parte del Comune di Ricadi

Anche per il Consiglio di Stato il procedimento espropriativo per la costruzione della strada di accesso al mare non si è mai concluso

Parcheggio a Baia di Riaci: illegittima l’occupazione da parte del Comune di Ricadi
Baia di Riaci

E’ stato respinto dal Consiglio di Stato il ricorso presentato dal Comune di Ricadi avverso la sentenza con la quale il Tar di Catanzaro, ha accolto il ricorso proposto dalla società “Al.Tu.Tro-Alberghi Turistici Tropea s.r.l”, ordinando allo stesso Comune, nel termine di sessanta giorni, di far cessare la situazione di antigiuridicità da esso creata nel parcheggio di località Riaci.
In particolare la società ricorrente in primo grado (odierna appellata), è proprietaria di un terreno nel territorio comunale di Ricadi ed ha lamentato dinanzi al Tar l’occupazione illecita effettuata dal Comune, sin dall’agosto del 1985, sulle particelle n. 1718 e n. 1720 di sua proprietà, per la costruzione della strada di accesso al mare in località “Riace”, senza che il procedimento espropriativo si fosse mai concluso con la formale adozione di un decreto di esproprio, avendo inoltre il Comune di Ricadi annullato in autotutela la propria deliberazione del 2005 per l’acquisizione della predetta area mediante lo strumento della cessione volontaria. [Continua dopo la pubblicità]

Il Comune di Ricadi

Per il Consiglio di Stato, a differenza di quanto sostenuto dal Comune di Ricadi, il verbale dell’incontro tenutosi in data 20 aprile 2006 tra il sindaco del Comune di Ricadi, il competente assessore, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, il segretario comunale e l’amministratore unico della società Al.Tu.Tro s.r.l., lungi dal costituire un accordo di cessione volontaria dei terreni oggetto di occupazione illegittima, ha solo sancito l’impegno del Comune “ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari al fine di acquisire la superficie di mq 2.478 resi necessari per la realizzazione del parcheggio “Riaci”. Il prezzo concordato è di 25 (venticinque) euro al metro quadro. Il Consiglio comunale provvederà a riconoscere tale debito fuori bilancio”.
Per i giudici amministrativi di secondo grado, tale documento, seppur contenente il prezzo pattuito per la particella n. 1718 (senza far menzione alcuna della particella 1720), non integra una cessione volontaria, essendo una mera dichiarazione di intenti, manifestata dal Comune di Ricadi, ai fini della futura adozione di “tutti gli atti amministrativi necessari al fine di acquisire la superficie di mq 2.478 circa resi necessari per la realizzazione del parcheggio Riaci”.

Da ciò consegue che da tale “impegno” non è possibile far derivare alcun effetto traslativo del terreno illegittimamente occupato, considerato inoltre che non risulta che il Comune di Ricadi abbia successivamente adottato gli “atti amministrativi necessari” per procedere all’acquisizione della (sola) particella 1718 mediante la cessione volontaria. Per tali motivi, il ricorso del Comune di Ricadi è stato respinto.

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