venerdì,Aprile 19 2024

Revoca elargizioni a testimone di giustizia vibonese, inammissibile per il Tar il ricorso di Pietro Di Costa

Per i giudici amministrativi si è dinanzi ad un difetto di giurisdizione appartenendo la controversia al giudice ordinario. Nel 2014 era stato stipulato un accordo con l’imprenditore Vincenzo Ceravolo

Revoca elargizioni a testimone di giustizia vibonese, inammissibile per il Tar il ricorso di Pietro Di Costa

E’ stato dichiarato “inammissibile” dal Tar del Lazio per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, il ricorso presentato dal testimone di giustizia vibonese Pietro Di Costa, assistito dall’avvocato Giacinto Inzillo, contro il Ministero dell’Interno e il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket, finalizzato ad ottenere l’annullamento del decreto con il quale nel 2016 gli è stata revocata la concessione dell’elargizione di 211.965,60 euro decisa nel 2014. Il ricorrente Pietro Di Costa aveva riscosso il 9 ottobre 2014 la somma di 211.965,60 euro stipulando poi con l’imprenditore Vincenzo Ceravolo, rappresentante legale della Cevimare srl – in data 16 ottobre 2014 – un accordo in base al quale egli avrebbe conferito a quest’ultima società la somma di euro 200.000,00, dietro impegno del Ceravolo a trasferirgli il 20% delle quote sociali entro il 31 ottobre 2014 e a pagargli mensilmente, a partire dal 1 dicembre 2014, la somma di euro 999,99 a titolo di interesse sul conferimento, garantendo la restituzione del capitale conferito entro 45 giorni dalla richiesta. Al fine di garantire tutti gli impegni assunti, Vincenzo Ceravolo aveva consegnato a Pietro Di Costa un assegno bancario dell’importo di euro 200.000,00. La Prefettura di Vibo, quindi, con nota del 13 gennaio 2016 aveva comunicato a Di Costa l’avvio della procedura di revoca dell’elargizione, facendo presente che la documentazione prodotta non era idonea a comprovare l’impiego della somma ricevuta in attività economiche imprenditoriali, in quanto le somme trasferite alla Cevimare avrebbero dovuto essere restituite e costituivano, pertanto, un prestito. Nonostante le osservazioni presentate dall’interessato, il Commissario straordinario, aderendo al parere della Prefettura, aveva emesso il decreto di revoca parziale dell’elargizione di euro 211.316,60 euro. Il Tar del Lazio nel dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di Pietro Di Costa, difeso dall’avvocato Giacinto Inzillo, ha spiegato che già le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito come le vittime della criminalità organizzata godono di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione della speciale elargizione prevista dalla normativa in materia, essendo la pubblica amministrazione priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all’entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti della erogabilità. Tale orientamento è stato confermato pure da pronunce del Consiglio di Stato e per il Tar del Lazio ad analoghe conclusioni “deve addivenirsi con riferimento al caso di specie, nel quale oggetto di impugnazione è il provvedimento di revoca del beneficio, fondato sul mancato corretto reimpiego delle somme elargite”. Infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza rientrano nella cognizione del giudice ordinario le controversie instaurate avverso i provvedimenti di revoca, decadenza o risoluzione, con cui l’Amministrazione abbia revocato il finanziamento o disposto la restituzione della sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo. Da qui l’inammissibilità del ricorso di Pietro Di Costa per difetto di giurisdizione. 

In relazione all’articolo di cui sopra, da Pietro Di Costa e dall’avvocato Giacinto Inzillo riceviamo e pubblichiamo:  “Precisiamo che due aspetti non corrispondono al vero: Il primo, è che il Tar Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile esclusivamente per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, concedendo il termine di cui all’art. 11. c.p.a. per la riassunzione della causa innanzi al giudice ordinario. In quella sede, infatti, il sig. Di Costa farà valere le sue ragioni non ancora giustamente soddisfatte. Il secondo è che vero è che nella premessa in fatto della sentenza del Tar si legge che  Al fine di garantire tutti gli impegni assunti, Vincenzo Ceravolo aveva consegnato al Di Costa un assegno bancario dell’importo di euro 200.000,00.”. Tuttavia, trattasi di un evidente errore di ricostruzione dei fatti. La realtà è che tra il Di Costa e Ceravolo vi fu un accordo scritto con il quale quest’ultimo si impegnava a consegnare al primo un assegno personale di 200.000,00 euro, a garanzia della restituzione della somma elargita in favore della Cevimare s.r.l. Lo stesso assegno avrebbe dovuto essere consegnato contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo. Ma dati i buoni rapporti esistenti all’epoca tra le parti, Caravolo procrastinò la consegna ed il Di Costa si fidò della parola data. Purtroppo, approfittando della buona fede del socio, il Ceravolo non consegnò mai nessun assegno. Si scoprì, peraltro, a distanza di qualche tempo, che il Ceravolo non avrebbe più potuto emettere alcun assegno in quanto fallito. Anche per tale ragione, infatti, pende innanzi al Tribunale Civile di Vibo Valentia specifico procedimento per l’accertamento del credito vantato dal Di Costa nei confronti della Cevimare e del sig. Ceravolo.  Di assoluta importanza è evidenziare che Di Costa Pietro non ha mai ricevuto nessun assegno dal sig. Ceravolo, il quale, tra l’altro, neppure in sede di giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia ha mai affermato il contrario”.       Sin qui la nota di Pietro Di Costa e Giacinto Inzillo. Per parte nostra, quanto al primo punto, preme evidenziare di aver scritto in più passaggi che il ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tar per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la competenza del giudice ordinario. La circostanza è palmare e basta leggere l’articolo. Quanto al secondo punto, è bene evidenziare che non vi è stato da parte nostra alcun errore di ricostruzione dei fatti per come estrapolati e riportati citando, peraltro, i medesimi passaggi della sentenza riportati pure nella replica. Se errore di ricostruzione dei fatti c’è stato – per come sostengono Di Costa e il suo legale – lo stesso va al limite ricercato nella sentenza dei giudici del Tar Lazio e fatto valere nelle competenti sedi giurisdizionali. Non spetta infatti al giornalista sindacare o meno la correttezza delle sentenze dei giudici, ma riportarle correttamente. Cosa che abbiamo fatto. (G.B.)

 

 

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