venerdì,Aprile 26 2024

Capo Vaticano: i motivi del dissequestro dell’area dinanzi al villaggio di Carone

Per i giudici, che hanno annullato il decreto di sequestro preventivo del gip, l’opera originaria, oggetto di risistemazione, non era abusiva

Capo Vaticano: i motivi del dissequestro dell’area dinanzi al villaggio di Carone
Il Comune di Ricadi

Sono state depositate dal Tribunale del Riesame di Vibo Valentia (presidente Lucia Monaco, giudice Martina Annibaldi, giudice estensore Brigida Cavasino) le motivazioni dell’ordinanza alla base dell’annullamento del sequestro del gip nei confronti dell’area di 420 metri quadri antistante il villaggio turistico di Vincenzo Carone in località Tono di Capo Vaticano. Il sequestro porta la data del 18 aprile scorso ed è stato operato dai carabinieri della Stazione di Spilinga i quali si sono recati sul posto il 9 aprile unitamente al geometra Paparatto, “dipendente dell’ufficio tecnico comunale appositamente nominato ausiliario di polizia giudiziaria”. Al momento del sopralluogo sono stati riscontrati dei lavori in corso d’opera con l’apposizione di alcuni grossi massi di pietra. 

Il Tribunale, all’esito dell’esame degli atti “nonché in considerazione delle argomentazioni e della documentazione offerta dalla difesa”, rappresentata dagli avvocati Mario Bagnato e Vera Carone, ha ritenuto di “ridimensionare notevolmente il quadro indiziario”, rivalutando anche le esigenze cautelari. Quanto al reato in ordine all’assenza di autorizzazione del capo compartimento per l’esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, per i giudici “dato incontestato, anche secondo la ricostruzione accusatoria, è che i lavori posti in essere dall’indagato hanno avuto ad oggetto la risistemazione di un’opera già esistente, non potendo pertanto qualificarsi come nuova opera e da qui il venir meno di tale ipotesi accusatoria”. I giudici vanno poi al “cuore” del provvedimento del gip e sottolineano come il “presupposto su cui poggiava l’ipotesi accusatoria, e di conseguenza il provvedimento cautelare, era che l’opera originaria, oggetto di risistemazione, fosse già di per sé abusiva. Tale carattere abusivo – scrive il Tribunale del Riesame – sarebbe stato accertato con relazione tecnica del 2012 e avrebbe dato luogo al procedimento penale, richiamato dal geometra Paparatto, n.164/2012. Tuttavia – rimarcano i giudici – dalla lettura dell’avviso di conclusione indagini relativo a detto procedimento, prodotto dalla difesa, emerge che il reato contestato era quello di furto di sabbia e massi. Se ne ricava che, in quell’occasione la Procura, all’esito delle indagini svolte, non aveva ravvisato alcuna violazione in materia urbanistica o ambientale”. Pertanto, ad avviso dei giudici del Riesame, “viene meno la considerazione secondo cui qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorchè l’abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria”. Quanto infine al mancato permesso a costruire, il Tribunale del Riesame spiega che l’intervento realizzato in località Tono di Capo Vaticano “non rientra tra quelli per i quali l’art. 10 d.p.r. 380/2001 richiede il rilascio del permesso suddetto. Al contrario, l’opera posta in essere dall’indagato rientra astrattamente nell’ambito di applicazione della Cila (comunicazione inizio lavori asseverata), che esclude dal proprio ambito di applicazione gli interventi riconducibili alla libera attività edilizia, gli interventi subordinati al permesso a costruire e gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività. In particolare – sottolinea il Tribunale – l’intervento realizzato da Carone è riconducibile alla categoria degli interventi di manutenzione straordinaria che, non avendo ad oggetto parti strutturali di un edificio, fuoriescono dall’ambito di applicazione della Scia, venendo invece ad essere ricompresi nell’ambito di applicazione della Cila”. L’unico profilo di presunta illegittimità rimane per il Riesame con riferimento alla disciplina paesaggistica, non avendo l’indagato Carone richiesto l’autorizzazione prescritta. A tal riguardo, però, i giudici fanno osservare che “pur non competendo al Collegio la valutazione di compatibilità paesaggistico-ambientale dell’opera realizzata, esclusivo appannaggio dell’amministrazione competente, non può non osservarsi che l’opera che si voleva realizzare, anzi ripristinare, era interamente costituita da materiale naturale (massi di pietra ricoperti di sabbia) con un impatto visivo sostanzialmente nullo, potendosi osservare, nelle fotografie che riproducono l’arenile in epoca antecedente alla mareggiata del marzo 2018, la presenza di una distesa di sabbia perfettamente uniforme. Come spiegato dalla difesa, la mareggiata di marzo 2018 ha fatto riemergere i massi prima totalmente nascosti dalla sabbia”. Il quadro indiziario permane dunque solo per la mancata autorizzazione paesaggistico-ambientale, per i giudici da approfondire in altra sede, ma allo stato non ci sono esigenze cautelari tali da imporre il sequestro dell’area, bastando l’ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune di Ricadi. Da qui l’annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso dal gip.    LEGGI ANCHE: Capo Vaticano: nessun lavoro abusivo dinanzi al villaggio

 

top