martedì,Aprile 23 2024

Clan Mancuso, nuovo giudizio di revisione per Cupitò

La Cassazione accoglie il ricorso del 59enne di Nicotera condannato per associazione mafiosa nel processo "Odissea"

Clan Mancuso, nuovo giudizio di revisione per Cupitò

Sarà necessario un nuovo giudizio di revisione da parte della Corte d’Appello di Napoli per Domenico Cupitò, 59 anni, detto “Pignuni”, di Nicotera, condannato in via definitiva nel processo nato dall’operazione “Odissea” a 4 anni ed 8 mesi di reclusione per associazione mafiosa. In particolare, Cupitò è stato riconosciuto quale affiliato al clan Mancuso di Limbadi con il compito di fare da percettore degli introiti estorsivi della cosca per conto dei fratelli Giuseppe e Diego Mancuso. La prima sezione penale della Cassazione ha infatti accolto il ricorso di Cupitò avverso la pronuncia con la quale la Corte d’Appello di Salerno il 23 novembre 2017 ha respinto la revisione della sentenza pronunciata, in data 19 giugno 2009, dalla Corte d’Appello di Catanzaro, a sua volta confermativa del verdetto in abbreviato del gup distrettuale che aveva riconosciuto la penale responsabilità in ordine al reato di associazione mafiosa. La Cassazione ha deciso di annullare senza rinvio la decisione dei giudici di Salerno, ordinando la trasmissione degli atti, per un nuovo giudizio di revisione, alla Corte d’Appello di Napoli. Secondo la Suprema Corte, i giudici d’Appello di Salerno, adita con l’istanza di revisione per contrasto fra due sentenze, non ha preso in esame gli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di assoluzione incassato nello stesso processo “Odissea” da Domenico Mancuso, alias “The Red”, dall’imputazione di partecipazione all’associazione mafiosa. Un dato importante perché Cupitò viene indicato dall’accusa come concorrente nel reato associativo insieme a Mancuso. La Corte d’Appello di Salerno, secondo la Cassazione, non ha poi scrutinato la “novità” o meno delle prove né la rilevanza delle circostanze di fatto oggetto delle prove testimoniali rispetto al compendio probatorio che aveva fondato il giudizio di penale responsabilità. La sentenza impugnata ha invece direttamente proceduto al vaglio di attendibilità dei testi, valutazione che attiene direttamente al merito della domanda di revisione, e dunque all’idoneità della prova ad incidere sulla fondatezza del giudizio di colpevolezza. Da qui l’annullamento – in accoglimento del ricorso presentato dagli avvocati Massimiliano Riga e Massimo Biffa del foro di Roma – e la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Napoli per un nuovo giudizio di revisione.   LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta, sentenza “Black money” sul clan Mancuso: “Vuoto probatorio”

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