venerdì,Marzo 29 2024

‘Ndrangheta da Fabrizia in Svizzera, si pronunceranno le Sezioni Unite della Cassazione

Il massimo organo della giustizia penale dovrà stabilire se un’associazione mafiosa “silente” può sussistere in territori lontani dalla “casa madre” calabrese. La decisiva  questione giuridica sollevata dagli avvocati Giovanni Vecchio, Bruno Vallelunga ed Emanuele Genovese

‘Ndrangheta da Fabrizia in Svizzera, si pronunceranno le Sezioni Unite della Cassazione

La prima sezione penale della Corte di Cassazione, in accoglimento dei ricorsi presentati dagli avvocati Giovanni Vecchio e Bruno Vallelunga, difensori di Raffaele Albanese, 75 anni, di Fabrizia, e dall’avvocato Emanuele Genovese, difensore di Antonio Nesci, 71 anni, anche lui di Fabrizia – soggetti ritenuti partecipi in posizione qualificata (rispettivamente con il ruolo di “capo società” e di “mastro disponente”) del “locale” di ‘ndrangheta svizzero di Frauenfeld – ha rimesso alle Sezioni Unite della Suprema Corte la questione in ordine alla possibilità di ricondurre nella fattispecie normativa dell’associazione di stampo mafioso quelle condotte che consistono in una “mera potenzialità” mafiosa ove realizzate in territori che tradizionalmente disconoscono simili organizzazioni.

Si tratta di una problematica giuridica che ha destato un interesse crescente a seguito delle numerose inchieste condotte dalla Dda di Reggio Calabria sulle diramazioni estere della ‘ndrangheta e che, nell’ambito dello stesso procedimento, aveva determinato già determinato la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Cassazione. Tuttavia, la problematica non era approdata al vaglio del Collegio allargato perché il primo presidente della Cassazione aveva ritenuto non sussistente il contrasto giurisprudenziale ravvisato dalla Sezione remittente e, pertanto, restituito gli atti alla stessa che, accogliendo il ricorso difensivo, aveva annullato il provvedimento impugnato.   [Continua dopo la pubblicità]

A fronte di un simile quadro cautelare, tuttavia, il gup di Reggio Calabria prima e la Corte d’Appello dello stesso capoluogo poi, avevano ritenuto di aderire a un diverso orientamento della Cassazione e Raffaele Albanese, attualmente ristretto in regime di arresti domiciliari, era stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione per aver fatto parte dell’associazione mafiosa di Frauenfeld dipendente dalla “casa madre” del “locale di Fabrizia”. Nell’udienza del 15 marzo scorso, l’avvocato Giovanni Vecchio ha così stigmatizzato la peculiarità di un’organizzazione mafiosa che, aderendo alla stessa logica investigativa, si caratterizzerebbe, nonostante un’operatività ultradecennale, per la mancanza di atti di violenza o minaccia o di reati fine, per l’inesistenza di attività economiche (lecite o illecite) riconducibili all’organizzazione, nonché per il totale disinteresse rispetto alle consultazioni elettorali. In definitiva, ad avviso della difesa di Raffaele Albanese, sarebbero mancati proprio gli scopi che caratterizzano l’associazione mafiosa per come gli stessi sono normativamente descritti dal terzo comma dell’art. 416 bis del codice penale e ci si sarebbe trovati dinanzi alla mera costituzione di un “locale” di ‘ndrangheta.

Una volta ricondotta l’associazione svizzera nell’ambito del a tematica della c.d. “mafia silente”, si era poi sostenuto come, a fronte dell’approdo cui era pervenuta la Corte territoriale, esistesse un indirizzo interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, maggioritario e più consolidato, secondo cui, ai fini della consumazione del reato di associazione mafiosa occorrere che l’associazione abbia conseguito in concreto, nell’ambiente in cui opera, un’effettiva capacità di intimidazione che deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione, quale forma di condotta positiva. In questi termini, nei motivi di ricorso si erano segnalate alcune tra le più rilevanti e significative pronunce avutesi in diverse operazioni condotte dalla Dda reggina (operazioni “Crimine”, “Helvetia” e “Rheinbrucke”) che deponevano in tali termini.

La prima sezione della Cassazione ha così deciso di interessare il Supremo Collegio nella sua composizione allargata per dirimere una questione che è di fondamentale importanza poiché stabilirà un principio di diritto cui dovranno attenersi le Sezioni semplici. La rilevanza della decisione sarà tale che i suoi effetti si andranno a riverberare su molti dei processi che investono le diramazioni della ‘ndrangheta nel Nord Italia e anche all’estero. Si tratta, infatti, della prima volta in cui si registra un intervento delle Sezioni Unite sulla materia.

L’operazione “Helvetia”, così come quella “Rheimbrucke” che si è occupata delle articolazioni tedesche della ‘ndrangheta calabrese, ha avuto una forte eco mediatica in tutta Europa, tanto che alle udienze svoltesi a Reggio Calabria hanno assistito anche i colleghi giornalisti della televisione nazionale svizzera. In particolare, avevano destato particolare scalpore i filmati di alcune cerimonie di ‘ndrangheta registrati in Svizzera in cui venivano riprodotte le medesime liturgie mafiose della provincia di Reggio Calabria.

L’intervento delle Sezioni Unite andrà a fare chiarezza su una tematica di fondamentale importanza sul piano giuridico che ha destato grande interesse in dottrina e giurisprudenza poiché, al di là della tematica della mafia all’estero, viene in rilievo la problematica della qualificazione stessa del delitto di cui all’art. 416 bis del codice penale che non potrebbe più essere definito come un reato associativo “puro” ma, piuttosto, dovrebbe essere considerato un reato a struttura mista sicché, per la sua ricorrenza, non sarebbe più sufficiente il dato della costituzione di un’organizzazione illecita che si limiti a programmare un’attività caratterizzata da metodologia mafiosa, ma risulterebbe indispensabile che si sia concretamente prodotto un effetto intimidatorio. Dalla decisione della Suprema Corte nella sua composizione massima dipenderà, pertanto, non solo la sorte del giudizio sulla ‘ndrangheta in Svizzera ma ci saranno effetti a cascata su gran parte dei procedimenti sulle ramificazioni dell’organizzazione malavitosa calabrese.

Nel troncone con il rito abbreviato dell’operazione “Helvetia”, oltre alla condanna in appello ad 8 anni di reclusione per Raffaele Albanese, Antonio Nesci è stato condannato a 10 anni. Raffaele Albanese è accusato di aver fatto parte della ‘ndrangheta con la carica di “capo società” – avendo ricoperto anche quella di “mastro di buon ordine”- di un’articolazione svizzera della criminalità organizzata calabrese e, segnatamente, della società di Frauenfeld dipendente dalla “casa madre” del “locale di Fabrizia” a sua volta subordinato alla ‘ndrangheta di Rosarno e quindi al “Crimine” reggino. A capo del “locale” di Frauenfeld ci sarebbe stato invece Antonio Nesci.    LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta: Helvetia, chieste nove condanne per gli imputati di Fabrizia

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