sabato,Aprile 27 2024

Incidente stradale con due morti nel Vibonese: condanna definitiva

Il sinistro è avvenuto il 26 maggio 2009 a Mileto con una moto che ha travolto un pedone e causato il decesso anche del passeggero

Incidente stradale con due morti nel Vibonese: condanna definitiva

E’ stata confermata dalla quarta sezione penale della Cassazione la condanna a 3 anni nei confronti di Michel Salimbeni, 36 anni, di Comparni di Mileto, per il reato di omicidio colposo. La sentenza di secondo grado della Corte d’Appello di Catanzaro è stata emessa il 7 novembre 2019, mentre in primo grado il Tribunale monocratico di Vibo Valentia aveva condannato l’imputato a 4 anni.
Salimbeni è stato ritenuto in via definitiva colpevole del reato di omicidio colposo per il tragico incidente mortale costato la vita a Barbara Hannelore Gromoll e Fortunato Parrotta, verificatosi intorno alle ore 22 del 26 maggio 2009 nella frazione Comparni di Mileto. Secondo quanto emerso dall’istruttoria dibattimentale i due giovani, di cui Parrotta in qualità di terzo trasportato e Michel Salimbeni quale conducente della grossa motocicletta, avrebbero percorso la via Metallo Gennaro di Comparni di Mileto ad elevata velocità e senza rispettare le norme del codice della strada. Il conducente ha quindi perso il controllo della motocicletta andando ad impattare prima contro la signora Gromoll Hannelore Barbara (i cui eredi erano assistiti dall’avvocato Marcella Vangeli) la quale stava per uscire dalla propria abitazione sita lungo la via, per poi schiantarsi contro un cancello in ferro posto sul lato sinistro rispetto alla corsia di marcia percorsa. Nello scontro anche Fortunato Parrotta ha perso la vita venendo sbalzato dal veicolo e precipitando al suolo. La moto urtava poi un palo in cemento dell’Enel fino ad arrestare la folle corsa ad un’ulteriore distanza di oltre 15 metri. [Continua in basso]

La Cassazione nel respingere il ricorso di Michel Salimbeni dichiarandolo inammissibile spiega in sentenza che gli elementi probatori dei processi di merito «univocamente deponevano nel senso per cui a condurre il motoveicolo fosse proprio il Salimbeni» e non il Parrotta. Inoltre il consulente tecnico della Procura «pur non avendo accertato chi fosse alla guida del veicolo, aveva evidenziato di non aver riscontrato sulla persona del Parrotta le lesioni tipiche della posizione del conducente e dunque lesioni al polso (per la brusca frenata) e alla caviglia (per la pedaliera). Tale dato, che consentiva di escludere che il veicolo fosse condotto dal deceduto Parrotta, è stato, dunque, valutato – scrive la Cassazione – in modo pertinente, congiuntamente agli altri elementi probatori emersi a carico dell’imputato e che consentivano di ritenere con certezza che fosse proprio lui a condurre il mezzo». Nella sentenza di secondo grado è stato infatti considerato che la moto »era di proprietà del padre del ricorrente ed era in uso a quest’ultimo che, sicuramente, la conduceva, per come riferito da un teste, la sera del sinistro».  Altra testimone ha invece dichiarato che proprio quella sera la persona offesa aveva chiesto a Salimbeni di andare a fare un giro sulla stessa moto che, a quel momento, era certamente da lui guidata». Da qui l’inammissibilità del ricorso e la conferma della condanna.

top