Processo Maestrale: l’ex dirigente dell’Asp di Vibo Cesare Pasqua resta ai domiciliari
La Cassazione ha respinto il suo ricorso avverso la decisione del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva confermato la misura cautelare disposta dal gip distrettuale


Resta agli arresti domiciliari l’ex dirigente dell’Asp di Vibo, Cesare Pasqua, 76 anni, sotto processo nell’ambito della maxioperazione della Dda di Catanzaro denominata Maestrale-Carthago. È quanto deciso dalla sesta sezione penale della Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati Luigi Ligotti e Vincenzo Pasqua avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Catanzaro il 16 aprile scorso ha confermato la misura cautelare (domiciliari) disposta dal gip distrettuale per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, corruzione aggravata dal metodo mafioso. Per la Suprema Corte, il ricorso di Cesare Pasqua è da ritenersi “complessivamente infondato”. Quanto infatti alla lamentata mancata presenza nel fascicolo del Pubblico ministero di un atto di indagine che il ricorrente deduce avere appreso il 5 settembre 2024, per la Cassazione la circostanza va prima portata a conoscenza del giudice competente in materia cautelare poiché “in tema di misure cautelari non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al Tribunale del Riesame”.
Per quanto concerne i motivi originari del ricorso, secondo la Cassazione “non è chiaro quali siano le esatte doglianze del ricorrente” Cesare Pasqua. Invero, si deduce che “l’impugnazione ha ad oggetto le esigenze cautelari, ma poi si eccepisce una nullità processuale che – si sostiene – è stata sottoposta senza esito positivo dapprima al gup, e quindi al Tribunale di Vibo Valentia e che non risulta sia stata oggetto dell’appello cautelare. In ogni caso – sottolinea la Suprema Corte – in tema di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione, la mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell’atto non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né in termini di nullità”. Le altre censure oggetto di ricorso in Cassazione, ad avviso della Suprema Corte, risultano infine “reiterative delle doglianze contenute nell’appello che sono state, con motivazione non illogica, respinte dal Tribunale cautelare”. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente Cesare Pasqua – che resta agli arresti domiciliari – al pagamento delle spese processuali.