martedì,Aprile 16 2024

‘Ndrangheta: la Cassazione respinge l’istanza di Nazzareno Patania

Il 44enne di Stefanaconi per l’operazione “Romanzo criminale” aveva chiesto la retrodatazione del termine di decorrenza della custodia in carcere con quella relativa all’inchiesta “Gringia”

‘Ndrangheta: la Cassazione respinge l’istanza di Nazzareno Patania

La prima sezione penale della Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato da Nazzareno Patania, 44 anni, di Stefanaconi, avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Catanzaro aveva rigettato l’appello contro la decisione del Tribunale di Vibo Valentia di respingere la richiesta volta ad ottenere la retrodatazione del termine di decorrenza della custodia cautelare in carcere, disposta dal gip distrettuale il 17 aprile 2014 (per associazione di tipo mafioso ed usura aggravata dalle finalità mafiose, operazione “Romanzo criminale”) alla data di adozione di una precedente ordinanza cautelare del 10 dicembre 2012 del medesimo gip (operazione “Gringia”) per i delitti di omicidio e tentato omicidio. 

Per i giudici, il rigetto della richiesta di Nazzareno Patania non è fondato esclusivamente sul dato formale della diversità delle ordinanze emesse in diversi procedimenti (“Romanzo criminale” e “Gringia”), ma anche dall’esame della circostanza per cui Patania, al momento di adozione della prima ordinanza cautelare (operazione “Gringia”), aveva ammesso il suo coinvolgimento nel fatto omicidiario contestato, “fornendo informazioni sulle attività interne della famiglia Patania e così consentendo una astratta formulazione del reato associativo”.

Tuttavia i giudici hanno ritenuto che la gran parte dei dati informativi poi valorizzati per le imputazioni del reato associativo e dell’usura (“Romanzo criminale”) erano stati acquisiti in epoca successiva alla prima ordinanza e cioè soltanto con la perquisizione effettuata in data 20 novembre 2013 nonché sulla base delle dichiarazioni delle persone offese. Il Tribunale di Catanzaro ha condiviso questo assunto del Tribunale di Vibo rilevando – in maniera corretta, secondo la Cassazione – che le nuove condotte di reato erano emerse con sufficiente grado di gravità indiziaria soltanto a seguito di una nuova informativa recante la data del 22 luglio 2013 e di ulteriore attività investigativa: pertanto la condotta associativa aveva assunto un significato rilevante soltanto in epoca successiva al dicembre 2012, epoca della prima ordinanza cautelare relativa all’operazione “Gringia”.

Attualmente Nazzareno Patania per quanto attiene l’operazione “Gringia” è stato assolto in primo grado e pende una richiesta di ergastolo in appello. Nel processo “Romanzo criminale”, invece, per il reato di usura è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione, mentre per il reato di associazione mafiosa ha rimediato una condanna in primo grado a 12 anni di carcere. 

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