martedì,Maggio 14 2024

La Calabria torna arancione, scuole in presenza e negozi aperti: le nuove regole

Il presidente ff Spirlì ha firmato l'ordinanza che recepisce il provvedimento del Ministero. Alle superiori rientro in classe al 50%, didattica integrata per le famiglie che la richiedono

La Calabria torna arancione, scuole in presenza e negozi aperti: le nuove regole

Da domani, lunedì 12 aprile, quasi tutta Italia sarà zona arancione. Sono solo 4 le regioni – Campania, Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta – che restano o passano in zona rossa, con regole e divieti più restrittivi per scuola, spostamenti e categorie di negozi per contenere la diffusione del coronavirus. ‘Promosse’ invece in zona arancione ci sono Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana.

L’ordinanza di Spirlì

Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ha firmato nelle scorse ore l’ordinanza n. 22, che recepisce il provvedimento dello scorso 9 aprile con il quale il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’ambito delle misure di contrasto al Covid-19, ha disposto la zona arancione per la Calabria a partire da domani.

«L’analisi dei dati a livello regionale – è scritto nel provvedimento – ha evidenziato, negli ultimi sette giorni, un lieve rallentamento nella crescita del numero assoluto dei casi confermati e una leggera diminuzione dell’incidenza per 100mila abitanti calcolata dal 2 all’8 aprile – comunque sempre ampiamente inferiore alla soglia di allerta –, pur permanendo un livello di saturazione nel numero di posti letto occupati in Area medica e terapia Intensiva, a livello di attenzione».

Le scuole

«È consentito, in presenza – riporta il provvedimento –, lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado».

Quanto alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, «adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica» affinché sia garantita l’attività didattica in presenza «di non più del 50% della popolazione studentesca, mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali».

È confermata la raccomandazione, per le scuole superiori, di favorire «la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento degli orari ingresso/uscita».

Gli spostamenti

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per quelli verso altri comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti.

Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Bar e ristoranti

«Restano sospese – si spiega nell’ordinanza – le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto delle misure per prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3, l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18».

Nelle giornate festive e prefestive restano infine chiusi «gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie».

Attività commerciali

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

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