Inammissibile il suo ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza. Elemento di vertice dell’omonimo clan, si trova imputato nei processi nati dalle operazioni Olimpo e Call Me
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Resta confermato il regime del carcere duro (articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario) nei confronti del boss di Tropea Francesco La Rosa, 55 anni, alias “U Bimbu”. E’ quanto deciso dalla quinta sezione penale della Cassazione che ha rigettato il ricorso di Francesco La Rosa ritenendolo inammissibile. Confermata così l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 15 maggio dello scorso anno che ha valorizzato le ordinanze cautelari emesse dal gip distrettuale di Catanzaro nell’ambito dell’operazione “Olimpo”, dalle quali “emergeva il ruolo di La Rosa quale pianificatore ed esecutore di plurime estorsioni commesse fino al 2019 in danno di imprenditori locali, nella sua qualità di componente dell’omonima cosca di ‘ndrangheta operante nel territorio di Tropea, in collegamento con consorterie del Vibonese, tra cui quella dei Mancuso”. Evidenziato che, per tali fatti, Francesco La Rosa è stato condannato in primo grado nel processo Olimpo a 20 anni di reclusione (l’appello deve ancora essere celebrato) con sentenza all’esito del rito abbreviato (rito alternativo che è valso uno sconto di pena pari ad un terzo). Il Tribunale di Sorveglianza ha inoltre richiamato i precedenti penali di Francesco La Rosa per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso e di estorsione tentata, commessi fino al 2013 (operazione antimafia Peter Pan), nonché la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata, aggravata nell’assegnazione di una casa di lavoro fino al 2022. E’ stato, altresì, evidenziato che Francesco La Rosa, con ordinanza cautelare del 26 marzo 2025 (operazione Call Me), riguardante anche familiari dell’interessato, è stato ritenuto “gravemente indiziato di ulteriori episodi estorsivi, aggravati dal metodo mafioso, commessi fino al 2022 e realizzati anche mediante l’uso illecito di telefoni cellulari dal carcere, attraverso i quali egli e altri sodali mantenevano contatti con l’esterno tramite i propri familiari”.
Il ruolo di Francesco La Rosa nel clan
Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto “non decisivi i rilievi della difesa, ribadendo il ruolo eminente assunto da Francesco La Rosa all’interno della ‘ndrina di Tropea ed evidenziando “la continuità delle condotte estorsive, tenute secondo un consolidato modus operandi mafioso, come confermato dalle più recenti risultanze investigative riportate nell’ordinanza del 2025”. Ha, inoltre, escluso qualsiasi valenza favorevole alla revoca, nel 2017, della misura della sorveglianza speciale, anche alla luce del successivo aggravamento della libertà vigilata per gravi condotte trasgressive, tra cui la fuga da un posto di blocco e le violazioni degli obblighi di permanenza. Ribadita quindi la “persistenza dei collegamenti con i membri della cosca, anche attraverso contatti telefonici intrattenuti dal carcere fino al 2022”. Infine, il Tribunale di Sorveglianza ha rilevato che “l’osservazione intramuraria, pur dando atto di una condotta regolare, non ha fatto emergere elementi idonei a modificare il giudizio di pericolosità sociale di La Rosa, anche in considerazione dell’assenza di un effettivo percorso trattamentale, in ragione della sua condizione di soggetto sottoposto a custodia cautelare”. La Cassazione ha condiviso tali argomentazioni ribadendo “l’attualità del pericolo di collegamenti con l’associazione criminale e il rischio di reiterazione di condotte delittuose” da parte di Francesco La Rosa. Da qui l’inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Francesco La Rosa è sottoposto al regime del 41 bis nel carcere di Milano-Opera con decreto del Ministero della Giustizia datato 20 luglio 2023.

