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Legittima la revoca dei fondi a Vibo Sviluppo Spa, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha già provveduto alla riscossione coattiva della somma in precedenza erogata. Ecco le motivazioni alla base della decisione dei giudici amministrativi di secondo grado

Legittima la revoca dei fondi a Vibo Sviluppo Spa, il Consiglio di Stato rigetta il ricorso

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso proposto dalla società Vibo Sviluppo Spa contro il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate. In particolare, Vibo Sviluppo spa puntava alla riforma della sentenza del Tar respinto il suo ricorso avverso la cartella esattoriale di intimazione pagamento somma di euro 1.680.541,24 notificata in data 12 maggio 2016.
Il Ministero dello Sviluppo Economico aveva quindi provveduto alla riscossione coattiva della somma in precedenza erogata in favore della stessa, quale quota parte del maggior contributo riconosciutole nell’ambito della rimodulazione del Patto territoriale della Provincia di Vibo Valentia di cui essa è responsabile. La società, quale organismo pubblico responsabile del patto territoriale di Vibo Valentia, aveva richiesto, in data 20 novembre 2007, al Ministero dello Sviluppo Economico una rimodulazione del patto generalista allo scopo di riutilizzare, per la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali da parte degli enti locali, le risorse originariamente impegnate, ma non impiegate a seguito di rinunce e revoche.

Il Ministero, in accoglimento della istanza, con decreto n. 9803 del 28 settembre 2011, aveva così impegnato in favore della Vibo Sviluppo Spa la somma di 8.157.938,64 euro, funzionale alla suddetta rimodulazione così suddivisa: euro 6.526.350,91 per la realizzazione dell’opera infrastrutturale ed euro 1.631.587,73 per il mantenimento del soggetto responsabile del patto territoriale, somme che poi venivano concretamente liquidate.

Con decreto n. 4407 del 27 ottobre 2014 il Ministero disponeva poi la parziale revoca dell’importo impegnato, riducendolo della somma di 1.631.587,73, ritenuta non dovuta in quanto corrispondente al contributo per lo svolgimento dell’attività della Vibo Sviluppo spa, già ricompreso in quello globale di 6.526.350,91 euro all’uopo maggiorato del 25% rispetto all’importo originariamente stanziato, disponendo il recupero della somma. L’atto è stato impugnato dinanzi al Tar di Catanzaro che ha però respinto il ricorso con la sentenza 86/2016 confermata da Consiglio di Stato con la sentenza 468/2017 oggetto di un successivo ricorso per revocazione dichiarato inammissibile con la sentenza 7016/2018.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato nel respingere il ricorso della Vibo Sviluppo spa spiega quindi in sentenza che è “giurisprudenza consolidata il ritenere che la revoca del contributo pubblico costituisca un atto dovuto per l’Amministrazione concedente, che è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all’Erario per effetto di un’indebita erogazione di contributi pubblici quando risulti che il beneficio sia stato accordato in assenza dei presupposti di legge”. Inoltre la “revoca parziale del finanziamento è stata determinata da sopravvenienze normative che hanno posto un tetto massimo della spesa che il soggetto responsabile può sostenere, con costi a carico del bilancio pubblico, per coprire le spese di funzionamento. Peraltro nel decreto del 2014 la revoca della parte del finanziamento non legata alla realizzazione di opere infrastrutturali nell’ambito del Patto territoriale, era avvenuta perché la Vibo Sviluppo S.p.A. aveva già ottenuto, a valere sulle somme messe originariamente a disposizione, le risorse necessarie allo svolgimento dell’attività ed aveva altresì ottenuto l’incremento, nella misura massima del 25 %, a seguito del prolungarsi delle attività del Patto Territoriale”.

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