giovedì,Aprile 18 2024

Inchiesta “Purgatorio”: Cassazione annulla con rinvio verdetto d’appello per pm Petrolo

Accolto sia il ricorso del vibonese Paolo Petrolo (già in servizio alla Procura di Catanzaro), sia quello del procuratore generale di Salerno. Nuovo processo in Corte d’Appello a Napoli

Inchiesta “Purgatorio”: Cassazione annulla con rinvio verdetto d’appello per pm Petrolo

La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per un nuovo giudizio la sentenza con la quale la Corte d’Appello di Salerno – competente a giudicare i magistrati del distretto di Corte d’Appello catanzarese – aveva cancellato il verdetto di condanna a 4 mesi, emesso in primo grado dal Tribunale, per l’allora pm della Procura di Catanzaro, Paolo Petrolo, 42 anni, di Stefanaconi. In tal senso, la Suprema Corte ha accolto sia il ricorso di Paolo Petrolo avverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno relativamente ad alcuni passaggi delle motivazioni ed all’assoluzione ai sensi dell’articolo 131 del codice di procedura penale che esclude la punibilità per la particolare tenuità del fatto contestato, sia il ricorso del procuratore generale di Salerno che aveva impugnato il verdetto di non punibilità. Il sostituto procuratore Petrolo (applicato alla Dda di Catanzaro) – ora servizio a Reggio Calabria – era stato condannato per il reato di rivelazione di segreti d’ufficio. Nel corso di una conversazione intercettata dal Ros di Catanzaro, avvenuta alle 3.50 della notte del 21 agosto 2011 nell’auto dell’avvocato vibonese Antonio Galati, l’allora pm della Procura di Catanzaro, Paolo Petrolo, avrebbe informato l’ex vice capo della Squadra Mobile di Vibo, Emanuele Rodonò, e l’avvocato Galati, di imminenti arresti nel Vibonese, avvenuti però quasi tre mesi dopo (3 novembre 2011), da parte della Dda di Roma nell’ambito dell’operazione “Meta 2010” diretta a colpire il narcotraffico gestito dal broker della cocaina Vincenzo Barbieri, ucciso nel marzo 2011. In sede cautelare, il gip di Salerno Dolores Zarone, nel rigettare nel novembre 2012 la richiesta della misura cautelare interdittiva dalla magistratura nei confronti del pm Paolo Petrolo – avanzata dal procuratore della Dda di Salerno Franco Roberti (poi a capo della Dna) e dal sostituto procuratore antimafia Rocco Alfano – aveva sottolineato che “la rivelazione del segreto è stata effettuata dal Petrolo in modo del tutto spontaneo dimenticandosi di discernere e selezionare le notizie già di comune dominio da quelle ancora coperte da segreto, confidando che Galati nessun rapporto aveva con gli indagati” e nessuna divulgazione da parte dell’avvocato Galati di tali notizie di imminenti arresti è infatti poi mai avvenuta. Il ricorso di Paolo Petrolo è stato ritenuto fondato dalla Cassazione in quanto la Corte d’Appello di Salerno non ha mai “effettivamente preso in esame le dettagliate censure svolte con i motivi d’appello, dando così vita, in buona sostanza, ad un vizio di omessa motivazione, limitandosi i giudici di secondo grado a  ribadire acriticamente la ricostruzione operata dal primo giudice”. La Corte d’appello di Salerno non aveva poi dato risposta al tema, “sempre debitamente sollevato” con l’appello di Petrolo alla circostanza che “l’attribuzione di carattere penale alle esternazioni del ricorrente era in realtà avvenuta a cura della polizia giudiziaria a distanza di mesi della intercettazione, sulla base della accertata, parziale coincidenza di nominativi tra quelli indicati da Petrolo e quelli effettivamente oggetto di misura cautelare. Altresì fondato è stato ritenuto il ricorso del procuratore generale di Salerno in quanto le valutazioni svolte in sede di riconoscimento di attenuanti generiche riconosciute al pm Paolo Petrolo in primo grado differiscono da quelle che presiedono all’accertamento della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., che esclude la punibilità per la particolare tenuità del fatto contestato. Tale norma, infatti, ad avviso della Cassazione “riguarda esclusivamente il profilo fattuale dell’offensività del fatto e per il relativo accertamento fa riferimento alla modalità della condotta ed all’esiguità del danno”. Per la Suprema Corte, infine, vanno condivise le osservazioni critiche della Procura Generale di Salerno quando le stesse segnalano l’omessa considerazione, da parte della Corte d’Appello di Salerno, sia della qualifica professionale dell’imputato sia del reale pregiudizio arrecato alle indagini dalla diffusione delle notizie in questione”. Sarà dunque necessario un nuovo processo di secondo grado a Napoli per accertare i motivi di non punibilità della condotta del pm Petrolo e quindi di “non inflizione della pena, anche se attenuata, in ragione della speciale tenuità dell’offesa stessa”. 

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