venerdì,Marzo 29 2024

Infiltrazioni mafiose nel Comune di Pizzo, il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar

Improcedibile il ricorso avverso la sentenza di primo grado anche perché nel frattempo gli organi elettivi sono stati rinnovati ed è stato eletto un nuovo sindaco e non è più quindi possibile ripristinare l’amministrazione di Gianluca Callipo

Infiltrazioni mafiose nel Comune di Pizzo, il Consiglio di Stato conferma la decisione del Tar

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da alcuni ex amministratori del Comune di Pizzo Calabro avverso la sentenza con la quale nel febbraio dello scorso anno il Tar del Lazio aveva confermato lo scioglimento degli organi elettivi dell’ente per infiltrazioni mafiose. Il ricorso era stato proposto dagli ex assessori ed ex consiglieri comunali Fabrizio Anello, Sharon Fanello, Maria Pascale e Cristina Mazzei. Il consiglio comunale di Pizzo era stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del  28  febbraio  2020 dopo il coinvolgimento dell’allora sindaco Gianluca Callipo nell’operazione Rinascita-Scott del dicembre 2019 unitamente ad alcuni dipendenti dell’ente. [Continua in basso]

Il Consiglio di Stato ha ritenuto improcedibile il ricorso degli ex amministratori – confermando così la sentenza del Tar del Lazio – poiché il Ministero dell’Interno ha rappresentato che, dopo la conclusione della gestione commissariale, e precisamente in data 12 giugno 2022, si sono tenute le consultazioni elettorali presso il Comune di Pizzo, con il conseguente rinnovo degli organi elettivi del medesimo ente, evidenziando che alla suddetta circostanza doveva conseguire l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in capo ai ricorrenti.

Le ragioni del Consiglio di Stato

Per i giudici amministrativi di secondo grado deve ritenersi improcedibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale una volta intervenuti i provvedimenti di convocazione dei comizi elettorali e l’atto di proclamazione degli eletti, trattandosi di procedimenti autonomi, caratterizzati dalla presenza di un ampio numero di controinteressati ed espressione della volontà concreta del corpo elettorale nel momento storico in cui le elezioni si sono svolte e che non può certamente essere surrogata – al contrario di quanto dedotto, con l’appello principale, dagli odierni appellanti – da scelte elettorali di data più remota (nella specie risalenti al 1999) e che, a tutto concedere, data la durata quadriennale dell’organo consiliare, hanno visto definitivamente esaurito il loro carattere astrattamente rappresentativo con il decorso del quarto anno dalla originaria proclamazione degli eletti (donde l’assoluta inconsistenza dello stesso appello principale, non potendo, comunque e a tutto concedere, un risultato elettorale, maturato al di là del quadriennio di ordinaria durata del Consiglio comunale, esser fatto rivivere dopo il decorso del quadriennio stesso)”.
Al tempo stesso, per il Consiglio di Stato non si può sostenere, al fine di giustificare la permanenza dell’interesse degli appellanti all’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, che esso “potrebbe assumere rilievo di carattere morale o risarcitorio”.

Le ragioni del Tar Lazio

Ricordiamo che in primo grado il Tar del Lazio in sentenza aveva sottolineato che: «Le attività di indagine dimostrano come, in più casi, l’attività amministrativa del Comune sia stata spesso sviata in favore degli interessi imprenditoriali del sindaco. Ne è scaturito un intreccio di cointeressenze politico-affaristiche e criminali che, come ampiamente esposto nella relazione ministeriale, ha trovato conferma in varie circostanze, tra le quali merita menzionare la vicenda concernente l’occupazione di immobili comunali da parte di parenti di un capo clan locale e utilizzati per l’esercizio di un’attività commerciale”.

Inoltre «il quadro emergente dall’istruttoria svolta dall’autorità giudiziaria ha descritto un contesto generale di diffusa illegalità, connotato da reiterati e pesanti condizionamenti sull’amministrazione comunale da parte dei clan malavitosi di quel territorio. Condizionamenti che hanno assunto, nel tempo, una pervasività e una ripetitività tali da condurre a una diffusa prassi d’illegalità alla base delle scelte politiche, ispirate da logiche clientelari, contiguità e parentele con ambienti controindicati, nei più svariati settori”.

Dal giugno scorso il nuovo sindaco di Pizzo è Sergio Pititto.

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