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Comunali a Pizzo, i gip: «Nessuna diffamazione de Il Vibonese.it verso Francesco Damiano Muzzopappa»

Archiviazione anche per due cittadini di Pizzo che avevano “osato” condividere e commentare l’articolo della nostra testata su Facebook. Due giudici diversi ribadiscono il diritto di cronaca e di critica, ma anche la forte esigenza – sottolineata dal pm – di informare i cittadini sui candidati alle elezioni

Comunali a Pizzo, i gip: «Nessuna diffamazione de Il Vibonese.it verso Francesco Damiano Muzzopappa»
Il Comune di Pizzo e nel riquadro Francesco Damiano Muzzopappa

Nessuna diffamazione de Il Vibonese.it nei confronti dell’avvocato Francesco Damiano Muzzopappa, attuale consigliere comunale di Pizzo (minoranza) ed all’epoca dell’articolo “incriminato” del 28 maggio 2022 (LEGGI QUI: Stefanaconi e Pizzo al voto: l’indagine Petrol Mafie ed i rapporti fra Solano, D’Amico e Muzzopappa) candidato a sindaco del Comune di Pizzo. E’ quanto deciso dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Francesca Loffredo, che ha ordinato l’archiviazione del procedimento penale nei confronti del giornalista e direttore de Il Vibonese.it, Giuseppe Baglivo. L’opposizione presentata dal querelante Francesco Damiano Muzzopappa avverso la richiesta di archiviazione del pm della Procura di Vibo Valentia, Maria Cecilia Rebecchi, è stata ritenuta dal gip inammissibile. In ordine all’articolo, per il gip Loffredo “devono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto di cronaca e critica”. Il gip ha quindi deciso di “condividere le considerazioni svolte dal pubblico ministero nella sua richiesta di archiviazione” nei confronti del giornalista Giuseppe Baglivo. [Continua in basso]

Le conclusioni del pm Rebecchi

Il pm, in particolare, nella richiesta di archiviazione aveva sottolineato che il giornalista aveva specificato che “Muzzopappa Francesco Damiano non era indagato nell’inchiesta Petrolmafie, limitandosi a riportare specifici fatti contenuti negli atti di indagine, tra cui un’intercettazione telefonica intercorsa con altri soggetti indagati. Tali aspetti – ha spiegato il pm – consentono di ritenere la notizia di reato infondata”. Richiamando una sentenza della Cassazione del 2009, il pm Rebecchi ha sottolineato poi che “nel narrare i fatti descritti, Baglivo Giuseppe si è limitato a riportare i fatti accaduti mediante continui riferimenti alle fonti. La lettura dell’articolo veniva, infatti, più volte interrotta da virgolettature, atte a specificare che quanto descritto proveniva da specifiche annotazioni redatte dagli investigatori e da informative costituenti parte integrante dell’inchiesta Petrolmafie”. Ed ancora: Preme rilevare che la vicenda in questione – evidenzia il pm – si iscrive in uno specifico momento storico-politico, quello delle elezioni comunali in cui forte è l’esigenza di informare i cittadini sui candidati. Nel caso di specie, rispetto la posizione di Muzzopappa Francesco Damiano, ciò appare essere stato fatto senza superare i limiti insiti nell’esercizio del diritto di cronaca. Nell’articolo non si rinvengono, pertanto, offese dirette a ledere la reputazione del querelante. Il linguaggio rispetta il requisito della continenza e la notizia ricalca effettivamente il pubblico interesse”.

Il gip: si possono fornire valutazioni di carattere personale

Il gip Francesca Loffredo, dal canto suo, nel disporre l’archiviazione, oltre a sottolineare che nel caso di specie il querelante Muzzopappa non ha avanzato con il suo atto di opposizione “richieste investigative”, ha richiamato anche quanto derivante da una sentenza della Cassazione del 2019 che ha avuto modo di precisare come il “diritto di cronaca/critica non si manifesta solamente nella semplice esposizione dell’opinione del soggetto su determinate circostanze, ma si caratterizza per essere un’interpretazione dei fatti considerati di pubblico interesse, avendo di mira non l’informare, bensì l’interpretare l’informazione e, partendo dal fatto storico, il fornire giudizi e valutazioni di carattere personale”. [Continua in basso]

La querela e l’opposizione di Muzzopappa

Francesco Damiano Muzzopappa

Da ricordare che nell’atto di querela per diffamazione, Francesco Damiano Muzzopappa aveva parlato dell’articolo de Il Vibonese.it come di un “accanimento per fargli perdere consensi” e di una “chiara strategia architettata dagli avversari per diffamare la sua persona” (in realtà ci siamo occupati anche degli altri candidati a Pizzo, LEGGI QUI: Le elezioni a Pizzo e quei quattro candidati usciti per prescrizione da un processo per truffa). Aveva anche parlato di “chiara regia”, mentre nell’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del pm, il querelante Muzzopappa aveva aggiunto che “l’archiviazione di tale procedimento penale oltre a ledere l’interesse pubblico alla giustizia, precluderebbe al querelante di ottenere soddisfazione e giustizia di fronte a un tale attacco personale che ha significato – aveva scritto Muzzopappa – un forte e perdurante stato di stress e di shock emotivo, causandogli anche una sintomatologia fisica espressa in insonnia e inappetenza, oltre al deterioramento di molti e cari rapporti personali e professionali e, nel complesso, un certo danno morale e di relazione oltre che un danno di tipo patrimoniale quale quello della perdita di potenziali clienti e, quindi, un danno di lucro cessante da concreta perdita di chance. A seguito di tale articolo – aveva ancora evidenziato Muzzopappa – molti colleghi e clienti, fuorviati dall’articolo, si allontanavano dallo scrivente”.

Argomentazioni, quelle dell’avvocato e consigliere comunale di Pizzo, Francesco Damiano Muzzopappa, respinte dal pm prima e dal gip poi che hanno disposto l’archiviazione del procedimento penale aperto nei confronti del giornalista Giuseppe Baglivo.

Il Gip Barbara Bonelli: articolo corretto

Anche l’altro gip del Tribunale di Vibo Valentia, Barbara Borelli, chiamata questa volta a pronunciarsi su un atto di opposizione presentato dal querelante Francesco Damiano Muzzopappa nei confronti di Fabrizio Bartolomucci e Francesco Scuticchio – cittadini di Pizzo che avevano condiviso sulla propria bacheca Facebook l’articolo de Il Vibonese.it facendo qualche commento – è arrivata alle stesse conclusioni del gip Loffredo, disponendo l’archiviazione del procedimento penale. In questo caso il gip ha ribadito che nel caso di specie appare “evidente, dalla disamina degli atti contenuti nel fascicolo, la non punibilità del fatto di reato contestati in virtù della sussistenza della causa di giustificazione del diritto di critica ex art. 51 c.p. espressione del diritto di manifestazione del pensiero, costituzionalmente tutelato ai sensi dell’art. 21 della Costituzione”.
Non solo, il gip è entrata in ogni caso anche nel merito dell’articolo de Il Vibonese.it evidenziando che per la cronaca giudiziaria si esclude che il giornalista sia tenuto a svolgere specifiche indagini sull’attendibilità dei dichiaranti ed, in generale, sugli atti d’indagine”. Nel caso di specie, inoltre – ha aggiunto il gip – in “ordine alla sussistenza di un interesse pubblico alla diffusione della notizia, è fatto notorio che all’epoca  della pubblicazione dell’articolo la persona offesa fosse candidato alle elezioni comunali, per  cui non vi è dubbio che la narrazione dei fatti avesse una rilevanza per l’opinione pubblica”.

In relazione alle “espressioni dirette nei confronti della persona offesa, si ritiene – scrive ancora il gip – che la forma usata non sia qualificabile come eccedente rispetto allo scopo informativo perseguito e che, conseguentemente, sia stato rispettato il requisito della continenza: in realtà non vi è alcuna espressione esorbitante la sfera degli accadimenti tratti da fonti accertate come le informative di polizia giudiziaria. Quest’ultima circostanza, inoltre, denota la sussistenza dell’ulteriore requisito scriminante della verità dei fatti riportati, quantomeno nella sua forma putativa, considerato che nel testo sono riportati, seppur in sintesi, indagini giudiziarie. In sostanza – conclude il gip – non si ritiene che il linguaggio degli articoli pubblicati sia tale da costituire una volontaria e gratuita aggressione alla sfera morale della persona offesa”. Da qui l’archiviazione del gip Borelli anche per Bartolomucci e Scuticchio e l’ulteriore conferma della correttezza del lavoro de Il Vibonese.it.
Giuseppe Baglivo era assistito dall’avvocato Bruno Vallelunga, Fabrizio Bartolomucci dall’avvocato Salvatore Sorbilli.

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