martedì,Aprile 30 2024

San Gregorio d’Ippona: rigettata incandidabilità per ex amministratori

Decisione però della Corte d’Appello per l’ex sindaco Pannia e per due ex consiglieri comunali. La sentenza non ha nessun rilievo sullo scioglimento dei precedenti organi elettivi dell’ente per infiltrazioni mafiose

San Gregorio d’Ippona: rigettata incandidabilità per ex amministratori
Il municipio di San Gregorio d'Ippona
La Corte d'Appello di Catanzaro
La Corte d’Appello di Catanzaro

La prima sezione civile della Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto i reclami degli ex consiglieri comunali di San Gregorio d’Ippona Michele Gioffrè e Nicola Cullia avverso la sentenza di incandidabilità del primo grado di giudizio decisa dal Tribunale di Vibo il 13 giugno 2022. Nessuna incandidabilità, quindi, come per l’ex sindaco Michele Pannia, che era già stato dichiarato candidabile in primo grado dal Tribunale di Vibo ma la sentenza nei suoi confronti era stata appellata dal Ministero dell’Interno. La procedura di incandidabilità per un turno elettorale era stata avviata dal Viminale a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose nel maggio 2018. Per quanto attiene Nicola Cullia, la Corte d’Appello ha stabilito in sentenza che la mera sussistenza di legami parentali tra l’interessato e presunti esponenti di consorterie criminose non può assumere rilievo dirimente ai fini della declaratoria di incandidabilità”. Il Ministero dell’Interno aveva chiesto l’incandidabilità anche per la vicenda relativa alla costruzione dell’impianto sportivo polivalente a San Gregorio d’Ippona ma la Corte d’Appello ha evidenziato in sentenza che “nessuna forma di collusione, accordo o connivenza, viene di fatto tratteggiata tra il Rup che in concreto ha gestito il procedimento di appalto ed il Cullia”. Da qui l’accoglimento del ricorso dell’avvocato Pasquale Andrizzi che difendeva Nicola Cullia. Parimenti fondato è stato ritenuto dalla Corte d’Appello il ricorso di Michele Gioffrè che si era dimesso dalla carica di consigliere comunale il 14 dicembre 2017.  Non bastano anche nel suo caso, per la dichiarazione di incandidabilità, i soli “rapporti di parentela tra il predetto soggetto e presunti esponenti di cosche criminali”. Inoltre l’interdittiva alla ditta addetta alla raccolta dei rifiuti – che aveva noleggiato due mezzi da Gioffrè – è solo del dicembre 2017, quindi successiva alla redazione del contratto di nolo. Michele Gioffrè era difeso dall’avvocato Paolo Del Giudice Destito. Infine, la Corte d’Appello ha ritenuto infondato il ricorso del Ministero dell’Interno che chiedeva l’incandidabilità per l’ex sindaco Michele Pannia, difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo e Michele Pannia. In questo caso, ad avviso della Corte d’Appello “non possono assumere rilievo dirimente, ai fini della pronuncia di incandidabilità vicende private o la circostanza che un immobile ereditato dal padre fosse nella disponibilità di un esponente apicale della ‘ndrangheta locale, Saverio Razionale, in assenza dell’indicazione di collegamenti concreti tra dette situazioni ed un agire poco trasparente dello stesso in seno al Comune. La vicenda dell’immobile, peraltro, è riferibile al padre del sindaco, e si è conclusa favorevolmente al medesimo”.

Consiglio sciolto e sentenza confermata dal Tar

Naturalmente la pronuncia sull’incandidabilità nessun rilievo ha sullo scioglimento dei precedenti organi elettivi del Comune di San Gregorio d’Ippona per infiltrazioni mafiose. Scioglimento confermato anche dal Tar del Lazio nel luglio del 2019 che ha respinto il ricorso presentato dall’ex sindaco Michele Pannia e da altri ex amministratori comunali. Lo scioglimento “è dipeso – ha spiegato il Tar in sentenza – da accertamenti dai quali sono stati riscontrati univoci e rilevanti elementi su forme di condizionamento degli stessi”. Inoltre i provvedimenti di scioglimenti degli organi elettivi di un ente locale per infiltrazioni mafiose non sono di tipo sanzionatorio, ma preventivo, ragion per cui è sufficiente che gli elementi raccolti siano indicativi di un condizionamento dell’attività degli organi amministrativi e che tale condizionamento sia riconducibile all’influenza ed all’ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzati.

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