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Inchiesta Maestrale: la Cassazione ordina un nuovo Riesame sulla misura cautelare per Andrea Niglia

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Dda annullando con rinvio la decisione del Tdl che aveva revocato i domiciliari all’ex sindaco di Briatico ed ex presidente della Provincia di Vibo finito sotto processo per truffa aggravata dalle finalità mafiose

Inchiesta Maestrale: la Cassazione ordina un nuovo Riesame sulla misura cautelare per Andrea Niglia
L'ex presidente della Provincia ed ex sindaco di Briatico Andrea Niglia

Dovrà nuovamente pronunciarsi il Tribunale del Riesame di Catanzaro sulla misura cautelare (arresti domiciliari) che era stata decisa dal gip distrettuale nei confronti di Andrea Niglia, 48 anni, ex sindaco di Briatico ed ex presidente della Provincia di Vibo, arrestato il 7 settembre dello scorso anno nell’ambito dell’operazione antimafia denominata Maestrale-Carthago. La prima sezione penale della Cassazione ha infatti accolto il ricorso della Dda di Catanzaro ed ha annullato con rinvio la decisione con la quale il Tdl il 26 settembre 2023 aveva annullato la misura degli arresti domiciliari. Una nuova sezione del Tribunale del Riesame (con giudici in diversa composizione) dovrà pertanto decidere se mantenere o meno la misura cautelare degli arresti domiciliari chiesta dalla Dda, tenendo ora conto dei dettami della Suprema Corte.

Le accuse a Niglia e la ricostruzione della Cassazione

Il Comune di Cessaniti e nei riquadri l’ex procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri e l’ex sindaco di Briatico Andrea Niglia

Il reato contestato ad Andrea Niglia è quello di concorso in truffa ai danni di un ente pubblico aggravata dalla finalità mafiose e dall’abuso dei poteri inerenti alla pubblica funzione del correo Filippo Mazzeo, quest’ultimo responsabile all’epoca dei fatti del servizio amministrativo del Comune di Cessaniti. In particolare – evidenzia la Cassazione – il gip distrettuale di Catanzaro aveva emesso l’ordinanza cautelare ritenendo Andrea Niglia, già sindaco del Comune di Briatico e presidente della Provincia di Vibo Valentia, gravemente indiziato di essere stato coinvolto in una procedura illecita di assunzione presso il Comune di Zungri. Da una conversazione intercettata il 30 agosto 2019 tra Filippo Mazzeo, responsabile amministrativo del Comune di Cessaniti, e Francesco Barbieri, elemento apicale del clan di ‘ndrangheta di Cessaniti e del locale di Zungri, Mazzeo aveva riferito a Barbieri di aver sistemato Niglia passandogli le domande per fargli superare in terza posizione il concorso per istruttore direttivo presso i servizi demografici del Comune di Cessaniti. Mazzeo aveva riferito a Barbieri che Niglia doveva arrivare terzo a questo concorso, e che poi in questo modo sarebbe stato assunto da altro Comune ed era anche preoccupato perché se poi Niglia avesse messo le risposte giuste a tutte le domande, avrebbe finito per rovinare il piano per il quale nell’unico posto a concorso andasse un’altra persona, al secondo posto finisse altra persona ancora che sarebbe stata così chiamata da un altro Comune ed al terzo doveva finire Niglia. Lo sviluppo successivo degli atti amministrativi consentiva di verificare che l’unico posto a concorso veniva vinto dalla nuora di Mazzeo, Niglia si classificava effettivamente terzo, come concordato, e veniva successivamente assunto dal Comune di Zungri”. Il Tribunale del Riesame aveva concluso che pur trattandosi di una vicenda opaca, Niglia era stato assunto all’esito di una procedura diversa da quella di cui era ipotizzata la frode e che, pertanto, gli elementi evidenziati in indagine non erano in grado di attingere il livello della gravità indiziaria necessario per una misura cautelare”. Di diverso avviso la Cassazione che, accogliendo il ricorso della Dda di Catanzaro incentrato sul “vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza”, ha stabilito come l’ordinanza del Riesame sia affetta da “manifesta illogicità” laddove afferma che Mazzeo abbia “passato le domande di esame a Niglia, ma non vi sarebbe prova che questi le abbia ricevute”, così come manifestamente illogica per la Cassazione è l’affermazione del Tribunale del Riesame secondo cui “anche a voler ritenere provato che Niglia abbia ricevuto le domande di esame da Mazzeo, non vi è prova che egli le abbia utilizzate, atteso che – sottolineano i giudici della Suprema Corte – la prova di un fatto non è soltanto la prova storica che si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento ed è idonea ad attribuire allo stesso il carattere della certezza, ma è anche quella derivante dalla concatenazione logica degli indizi”.

La Corte di Cassazione

Proprio tale concatenazione logica degli indizi a carico di Andrea Niglia, secondo la Cassazione non è stata valutata dal Tribunale del Riesame. Così come non sono stati valutati “i successivi sviluppi degli eventi ed in particolare la circostanza che Niglia sia stato collocato effettivamente in terza posizione nella graduatoria del concorso presso il Comune di Cessaniti, come preannunciato da Mazzeo, e sia stato assunto successivamente dal vicino Comune di Zungri, anche qui come preannunciato da Mazzeo”. Per la Cassazione la motivazione dell’ordinanza del Riesame non ha inoltre tenuto conto della circostanza che Niglia era risultato idoneo alla selezione presso il Comune di Cessaniti all’esito di una graduatoria approvata appena pochi mesi prima di quella indetta dal Comune di Zungri, circostanze che nella procedura di selezione presso il Comune di Zungri lo collocavano in una posizione di sicuro vantaggio su altri potenziali candidati desiderosi di essere assunti presso il medesimo Comune”. Infine la Cassazione ricorda che il Riesame non ha neppure motivato sul fatto che Filippo Mazzeo nell’intercettazione, oltre ad integrare una “confessione stragiudiziale”, stava parlando con Francesco Barbieri, a capo della ‘ndrina di Cessaniti facente parte del “locale” di ‘ndrangheta di Zungri (condannato in primo grado a 24 anni nel maxiprocesso Rinascita Scott) e quindi soggetto “evidentemente interessato al controllo del territorio che avviene – conclude la Suprema Corte – anche tramite la conoscenza delle persone collocate negli uffici pubblici di governo del territorio di competenza. Da qui l’annullamento con rinvio dell’ordinanza del Riesame deciso dalla Cassazione. Andrea Niglia si trova attualmente sotto processo con rito abbreviato nell’inchiesta Maestrale-Carthago e per lui la Dda di Catanzaro l’11 aprile scorso ha chiesto la condanna a 6 anni di reclusione. Filippo Mazzeo si trova invece sotto processo con rito ordinario – unitamente ad altri 187 imputati – dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia.

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