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“Guerra” dei Gal, ecco i dettagli del verdetto del Consiglio di Stato

Anche i giudici amministrativi di secondo grado hanno ritenuto legittimo il decreto con il quale la Regione ha ammesso a finanziamento la sola proposta del Gal “Terre Vibonesi”

“Guerra” dei Gal, ecco i dettagli del verdetto del Consiglio di Stato

Resta valida la graduatoria finale della selezione fatta il 26 ottobre 2016 dal Dipartimento “Agricoltura” della Regione Calabria che ha ammesso a finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale (Prs 2014-2020) la sola proposta presentata dal Gal “Terre Vibonesi”, avendo la stessa conseguito in sede di valutazione il punteggio maggiore. Il Consiglio di Stato ha infatti rigettato il ricorso del Cogal (Consorzio Gruppo Azioni Locali) Monte Poro Serre Vibonesi, società consortile cooperativa a r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Servello e Rosa Condello, avverso  la sentenza del Tar che nel giugno del 2017 ha dato ragione al Gal Terre Vibonesi e del capofila Comune di Gerocarne. Il ricorso al Consiglio di Stato era diretto contro la Regione Calabria, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Gullo. 

La società consortile Cogal Monte Poro Serre vibonesi ha affermato di essere attiva sin dal 1994 e successivamente rafforzata dalla fusione tra Gal Monte Poro e Gal Serre vibonesi del 2004, costituendo già un Gal. La stessa società ha assunto il ruolo di capofila dell’omonima partnership cui nel corso del tempo hanno aderito 42 enti pubblici (38 Comuni oltre Provincia, Ccciaa, Consorzio di Bonifica ed ente Parco regionale delle Serre) e 38 soggetti privati esponenziali di interessi diffusi e delle categorie produttive e sociali. Il partenariato capeggiato dal Cogal Monte Poro Serre Vibonesi aveva approvato all’unanimità il proprio Pal in data 25 luglio 2016 e in data 16 settembre 2016 (originaria scadenza posta dall’avviso pubblico) presentava lo stesso alla Regione Calabria a corredo della domanda di partecipazione al citato avviso pubblico. Nel periodo tra il 30 luglio 2016 e il 20 settembre 2016, ben 18 Comuni facenti parte del partenariato del Gal Monte Poro, che avevano votato e approvato il suddetto Pal, deliberando la revoca dell’adesione al Gal Monte Poro e, pressocché contestualmente, la propria adesione a un costituendo Gal concorrente, denominato “Gal Terre Vibonesi”.  [Continua dopo la pubblicità]

Il costituendo Gal Terre Vibonesi ha presentato la propria domanda alla data di scadenza del termine prorogato (23 settembre 2016), avvalendosi della facoltà di cui al punto 3 dell’avviso pubblico e, quindi, quale partenariato rappresentato per delega da un soggetto capofila (Comune di Gerocarne) “per la presentazione della domanda e per gli adempimenti necessari a giungere alla costituzione del Gal”. A conclusione della procedura è risultato vincitore ed è stato ammesso a finanziamento la proposta presentata dal Gal Terre Vibonesi con 49 punti, a fronte dei 44 punti riportati dal Cogal. Tale graduatoria è stata contestata dal Cogal, ma per i giudici del Consiglio di Stato “sui rapporti privatistici e sulle conseguenze del recesso – asseritamente arbitrario – la Commissione di valutazione non aveva alcun potere e non poteva che prendere atto dell’uscita dal Cogal Monte Poro Serre Vibonesi di 18 Comuni e della loro adesione al partenariato del Gal Terre Vibonesi, non potendo certo sindacare la legittimità del recesso dagli stessi Comuni esercitati”. E’ stato ritenuto “infondato anche il terzo motivo di appello alla luce della considerazione che i 18 Comuni che avevano stipulato un pre-accordo di partenariato nel novembre 2013 non sono poi divenuti soci della società cooperativa a.r.l. Cogal Monte Poro – Serre Vibonesi, come risulta dalla visura camerale aggiornata. Ne consegue che alcun vincolo legava detti Comuni al Cogal e che per costituire un Gal in caso di affidamento della gestione della misura 19 del Psr all’esito della procedura concorsuale avrebbero dovuto impegnarsi a tale precipuo fine in data successiva all’approvazione del relativo avviso (5 luglio 2016)”.

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