lunedì,Maggio 13 2024

Diffamazione: inammissibile il reclamo di Emanuele Mancuso

Anche il Tribunale di Vibo archivia per Brugnano e Staropoli. Il rampollo dell’omonimo clan, oggi collaboratore di giustizia, aveva fondato un gruppo facebook dedito ad attacchi nei confronti delle forze dell’ordine

Diffamazione: inammissibile il reclamo di Emanuele Mancuso
Il Tribunale di Vibo e nel riquadro Emanuele Mancuso

Dichiarato inammissibile dal giudice del Tribunale monocratico di Vibo Valentia, Brigida Cavasino, il reclamo di Emanuele Mancuso avverso l’archiviazione disposta nel dicembre scorso dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Antonio Di Matteo, del procedimento penale per diffamazione aggravata nei confronti di Giuseppe Brugnano, segretario nazionale della Federazione sindacale di polizia (in servizio alla Digos di Catanzaro), e Lia Staropoli, presidente dell’associazione “ConDivisa”. A querelarli era stato proprio Emanuele Mancuso, rampollo dell’omonimo clan di Nicotera e Limbadi, figlio del boss Pantaleone Mancuso, detto “l’Ingegnere”, dal giugno 2018 divenuto collaboratore di giustizia. Emanuele Mancuso è stato condannato anche al pagamento delle spese del procedimento. Il reclamo di Emanuele Mancuso è stato ritenuto inammissibile in quanto avverso un’ordinanza di archiviazione disposta dal gip, come nel caso di specie, poteva essere proposto reclamo per soli motivi di nullità o violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio. Nessuna censura poteva quindi essere operata nel merito del provvedimento. Emanuele Mancuso (difeso dall’avvocato Antonia Nicolini) è stato anche condannato a pagare le spese del procedimento, più un’ammenda di 300 euro in favore della cassa delle ammende. Giuseppe Brugnano e Lia Staropoli – che non hanno dunque mai diffamato Emanuele Mancuso – erano assistiti dall’avvocato Silvana Curcio.

La vicenda nasceva dalla chiusura di un gruppo facebook fondato dallo stesso Emanuele Mancuso e che vedeva fra gli amministratori Carmine Cocciolo, condannato il 31 marzo del 2016 in Cassazione a 3 anni e 4 mesi per estorsione. All’atto della chiusura del gruppo, Giuseppe Brugnano e Lia Staropoli si erano complimentati con la polizia postale, mentre in realtà la chiusura sarebbe avvenuta per volontà dello stesso amministratore del gruppo Carmine Cocciolo. L’erroneità della notizia – scrive il gip – è costituita dal non corretta individuazione del soggetto che ha provveduto alla chiusura del gruppo facebook. Tale circostanza non appare tuttavia idonea a determinare offesa al decoro o alla reputazione della persona offesa”, cioè di Emanuele Mancuso, e “l’unico elemento diffamatorio ravvisabile nel caso di specie – aveva sottolineato il giudice – è quello che gli aderenti al gruppo predetto hanno deciso di autoinfliggersi, denominando il gruppo stesso Al di sopra della legge – intoccabili autorizzati a delinquere”Da qui l’archiviazione del procedimento penale per insussistenza dei presupposti per sostenere l’accusa in giudizio. Anche l’ufficio di Procura aveva chiesto per Giuseppe Brugnano e Lia Staropoli l’archiviazione alla quale si è opposto Emanuele Mancuso. 

Da ricordare che nell’ottobre del 2018 uno degli aderenti a tale gruppo facebook, specializzato negli insulti alle forze dell’ordine ed ai giornalisti – Alex Cocciolo, cugino dell’amministratore Carmine Cocciolo – si era candidato alle elezioni comunali  con lista “Rinascita nicoterese”, guidata dal candidato sindaco di Nicotera Pino Marasco. La scoperta dell’adesione al gruppo facebook da parte del candidato Alex Cocciolo aveva portato i rappresentanti della lista “Rinascita nicoterese” (unica formazione politica in competizione) a prendere le distanze da tale candidato che all’epoca era già in campagna elettorale a sostegno dell’allora primo cittadino. Alle elezioni comunali dell’ottobre 2018 non si era poi raggiunto il quorum dei votanti per rendere valido il turno elettorale (si usciva dal terzo commissariamento per infiltrazioni mafiose degli organi elettivi dell’ente). Giuseppe Marasco è poi divenuto sindaco il 27 maggio dello scorso anno nel nuovo turno elettorale.

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