martedì,Maggio 14 2024

Comune di Mileto, da rifare il concorso per Istruttore amministrativo contabile

Il Tar ha accolto uno dei rilievi dei ricorrenti, demandando al Comune la riedizione della procedura concorsuale tra gli stessi candidati ma con una nuova commissione

Comune di Mileto, da rifare il concorso per Istruttore amministrativo contabile
Il Comune di Mileto
La sede del Tar di Catanzaro

È da rifare il concorso per un posto di Istruttore amministrativo-contabile da inserire nell’Area finanziaria e tributi del Comune di Mileto. E per giunta facendo partecipare gli stessi candidati. Il Tar della Calabria con sede a Catanzaro, infatti, nelle scorse ore si è pronunciato con sentenza redatta in forma semplificata, accogliendo un motivo di ricorso eccepito da entrambe le parti, nello specifico «con cui si lamenta che  la commissione abbia determinato i criteri di valutazione della prova orale appena prima di svolgerla, mentre avrebbe dovuto procedervi prima della fissazione delle date delle prove scritte (ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione) o comunque alla riunione d’insediamento (ex art. 12 d.p.r. 487/1994) oppure, al limite, prima dell’inizio delle prove scritte (in ossequio ai principi d’imparzialità e trasparenza)». [Continua in basso]

In conseguenza di ciò, «l’accoglimento di siffatta censura impone di annullare il provvedimento conclusivo e, quale conseguenza automaticamente discendente dai vizi riscontrati, di demandare all’amministrazione la riedizione della procedura concorsuale tra i medesimi candidati, a partire dalla nomina di una nuova commissione esaminatrice, la quale dovrà fissare i criteri valutativi conformemente alle disposizioni normative innanzi richiamate». Ad impugnare il provvedimento conclusivo della procedura e a ricorrere al Tar (avvocato Oreste Morcavallo), era stato l’unico candidato risultato idoneo alla prova scritta e poi escluso a quella orale. Nello specifico lamentando che: «la commissione avrebbe determinato i criteri di valutazione della prova orale nel N. 01636/2021 REG.RIC. medesimo verbale di svolgimento della relativa prova e dopo aver conosciuto l’identità del candidato, il tutto in violazione dell’art. 19 del Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, dell’art. 12 d.p.r. 487/1994 e dei principi di trasparenza e par condicio concorsuale; che non sarebbe chiaro il momento esatto di determinazione di siffatti criteri, giacché dal verbale n. 8 della commissione sembrerebbe che questi siano stati fissati dopo l’estrazione della busta contenente le domande; che la griglia dei punteggi elaborata nella stessa sede dalla commissione non attribuirebbe alcun peso al criterio relativo alla “capacità di sintesi e di collegamento fra gli argomenti”».

E, ancora, che l’attribuzione dei punteggi al candidato «sarebbe stata illogica, irrispettosa della stessa griglia predisposta dalla commissione e non supportata da adeguata motivazione», e che in violazione dell’art. 8 del bando di concorso «la commissione avrebbe omesso di accertare la conoscenza del candidato della lingua inglese e dell’informatica». Al riguardo, il Comune di Mileto si era costituito chiedendo il rigetto del ricorso (avvocato Nicoletta Corigliano). Inoltre, era intervenuta “ad opponendum” (avvocato Angelo Spasari) una concorrente risultata non ammessa alla prova orale, deducendo l’inammissibilità del ricorso, poiché il ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dal concorso all’esito della prova scritta, e chiedendo l’annullamento dell’intera procedura selettiva, in quanto svoltasi in spregio della par condicio e della trasparenza concorsuale. I restanti motivi di ricorso, proposti dal candidato ricorrente e della candidata intervenuta, sono stati ritenuti dai giudici del Tar assorbiti, infondati ed inammissibili.

Articoli correlati

top