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Opere da demolire alla Rada di Vibo Marina, il Tar dà ragione al Comune

I giudici salvano solo tre pergotende e un gazebo in pvc, ritenendo invece abusivi tutti gli altri lavori nello stabilimento balneare con bar e ristorante. Legittima la sospensione della licenza

Opere da demolire alla Rada di Vibo Marina, il Tar dà ragione al Comune

Sentenza della prima sezione del Tar di Catanzaro sui ricorsi presentati dalla società La Rada srl e dalla Gramaca srl (struttura balneare a Vibo Marina con annesso ristorante e bar) contro gli atti con i quali il Comune di Vibo Valentia ha contestato alla società amministrata dall’imprenditore Francesco Cascasi alcune presunte opere abusive e la modifica di destinazione d’uso dell’immobile.  [Continua dopo la pubblicità]

Francesco Cascasi

Solo per quanto riguarda la demolizione di tre pergotende e di un gazebo chiuso in pvc, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della Rada srl e della Gramaca srl di Cascasi, assistite dall’avvocato Alessio Colistra, disponendo l’annullamento dell’ordine di demolizione del Comune. Per tutte le altre opere, invece, il Tar ha dato ragione al Comune di Vibo e ha rigettato i ricorsi della Rada srl e della Gramaca srl (tutti riuniti per un’unica trattazione) stabilendo l’abusività delle opere realizzate e, quindi, la legittimità degli ordini di demolizione.

Per il Tar, innanzitutto, la competenza ad emanare l’ordine di demolizione per difetto di titolo edilizio, e non per difetto di titolo autorizzatorio all’occupazione di suolo demaniale, ricade nella competenza del Comune che ben poteva emettere l’ordine di demolizione in quanto con decreto sindacale n. 9 del 20 aprile 2017 era stata attribuita al dott. Michele Fratino la dirigenza del settore “Territorio, Urbanistica, abusivismo e ufficio demanio”.

Per le opere eseguite da privati in aree del demanio marittimo, i giudici amministrativi ricordano poi che “sono necessari sia l’autorizzazione demaniale sia il titolo edilizio, ove previsto, assolvendo i due provvedimenti a diverse finalità di tutela in quanto la prima è diretta a salvaguardare gli interessi pubblici connessi al demanio marittimo, mentre il secondo ha la funzione di consentire al Comune di esercitare il controllo urbanistico del territorio”. 

Il Tar della Calabria

La pergotenda. Per quanto riguarda il punto 3 dell’ordine di demolizione del Comune (struttura diversa da altre tre pergotende), il Tar sottolinea che risulta essere una struttura di forma trapezoidale i cui lati misurano 9,25 m, 5,95 m e 6,95 m, con funzione di frangisole, realizzata interamente in legno lamellare assemblata con viti da legno e copertura in tessuto tipo tende da sole. La stessa è ancorata al pavimento a mezzo di staffe e bulloni in acciaio. Per i giudici “non è configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell’edificio con impatto sull’estetica e sulla “fotografia” del paesaggio, e ciò a prescindere dalla sua natura precaria e amovibile”. In più tale tenda “è risultata stabilmente apposta tanto nel sopralluogo del gennaio 2018 della polizia municipale (v. fasc. tanto in quella della Capitaneria del maggio 2019”.

La copertura della pedana. Anche questa per il Tar è da demolire. Secondo quanto accertato dalla Capitaneria di Porto, si tratta di una “veranda di 24 metri e larga quattro, coperta tramite pilastri in acciaio ancorati in basamento con piastre e bulloni. L’orditura del tetto è in legno lamellare con sovrastante manto di copertura in tegole (quindi struttura permanente) di laterizio e sui tre lati aperti sono installate delle tende avvolgibili in PVC”. La struttura risulta difforme dall’originaria struttura ombreggiante con listelli in legno per la quale il Comune si era espresso nel 2011 in termini di non necessità del permesso. Dunque – scrivono i giudici – legittimamente è stata disposta la demolizione della struttura”.

Irregolari poi anche l’unione tra la cucina e il ristorante della Rada, così come il chiosco bar a servizio della struttura balneare e il manufatto in muratura con copertura lamellare. Manca in tale caso, sottolinea il tar in sentenza, il permesso di costruire e quindi è efficace l’ordine di demolizione del Comune “in relazione al chiosco e al locale per la distribuzione dei cibi, in cui l’istanza di sanatoria era successiva all’emanazione dell’ordine demolitivo“.

Infine, per i giudici è legittima anche la sospensione propria licenza alla Rada sul presupposto dell’abusività del locale. “La riscontrata abusività del locale gestito dalla Gramaca si riverbera – sottolineano i giudici – per come ritenuto dal Comune sull’attività ivi esercitata che, dunque, è stata legittimamente sospesa”.

Il Comune di Vibo Valentia era difeso dall’avvocato Maristella Paolì. In giudizio per resistere alla Rada srl ed alla Gramaca srl si sono costituiti, oltre al Comune di Vibo, il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Prefettura di Vibo Valentia, la Questura di Vibo, la Capitaneria di Porto ed i Carabinieri del comando provinciale Vibo.
Il Comando provinciale della Guardia di Finanza e Asp di Vibo Valentia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si sono invece costituite. Nella fase di merito, in via istruttoria, è stata acquisita la relazione della Capitaneria di Porto inerente l’accertamento delle caratteristiche dei sette manufatti.
Negli scorsi anni la vicenda del “contenzioso” fra la struttura dell’imprenditore Francesco Cascasi ed il Comune di Vibo Valentia era stata al centro anche di un acceso scontro politico.

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