venerdì,Marzo 29 2024

Capo Vaticano: Tar annulla demolizione della barra sulla strada di località Meschita

I giudici danno ragione alla titolare del villaggio Eden. Il Comune di Ricadi valuta l’appello al Consiglio di Stato. Uno degli accessi alla spiaggia di Grotticelle continua a restare chiuso

Capo Vaticano: Tar annulla demolizione della barra sulla strada di località Meschita

Annullata dalla seconda sezione del Tar di Catanzaro l’ordinanza di demolizione del Comune di Ricadi – datata 21 novembre scorso – di alcune opere ritenute abusive che impediscono di raggiungere il parcheggio comunale di località Meschita. I giudici amministrativi hanno infatti accolto il ricorso di Francesca Corrarello in quanto “l’atto di demolizione impugnato – scrive il Tar in sentenza – appare privo di adeguata istruttoria e motivazione, laddove esso si limita ad affermare la soggezione ad uso pubblico della strada de quo, senza argomentare le circostanze dalle quali possa trarsi tale conclusione”.

Per considerare esistente una servitù di uso pubblico, i giudici amministrativi ricordano infatti che occorre che il passaggio “venga esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale”. Inoltre deve essere dimostrata “la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze ed interessi di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via”. Per il Tar, quindi, nel caso di specie il Comune non ha fornito “un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile”, così la prova di interventi di manutenzione da parte del Comune. 

Per tali motivi, l’ordine di demolizione di una barra di ferro sulla strada (più ogni opera ad essa connessa) e che impedisce di raggiungere il parcheggio di località “Meschita” e anche l’estremità della spiaggia di Grotticelle, è stato annullato. 

L’ordinanza. Nell’ordinanza di demolizione, l’ufficio tecnico ed il servizio Urbanistica avevano sottolineato che dall’epoca della realizzazione, la strada è sempre stata aperta al pubblico transito e “non può essere sottratta alla sua destinazione in funzione di un interesse privato”. Non solo. Il Comune nella sua ordinanza di demolizione della sbarra aveva anche sottolineato che le questioni sollevate da Francesca Corrarello, titolare insieme ai familiari del villaggio Eden, concernenti i “tentativi di regolarizzazione urbanistica e negoziale delle posizioni territoriali”, riguardano “un’area a valle rispetto a quella in discussione”, mentre le ulteriori questioni riguardanti i “vincoli e le condizioni di fruibilità geomorfologica del tratto viario fino all’area parcheggio, esulano  – aveva scritto il Comune – dalla cognizione odierna e formano materia di separata valutazione” . Infine, sempre il Comune aveva rimarcato che il tratto viario in questione “è regolarmente incluso nello stradario interessato dal servizio dei rifiuti solidi urbani”.

Tali argomentazioni non sono però bastate al Tar per confermare l’ordine di demolizione che è stato pertanto annullato. Da vedere se il Comune di Ricadi, difeso dall’avvocato Domenico Sorace, proporrà ricorso al Consiglio di Stato avverso la decisione del Tar. Francesca Corrarello era difesa dagli avvocati Rosa Maria Laria e Francesco Cardone. 

L’altro annullamento del Tar. Sempre la seconda sezione del Tar, nelle scorse settimane,aveva annullato anche la decisione della Provincia di Vibo e del Ministero per i Beni Culturali di negare l’autorizzazione alla ditta di Francesca Corrarello di realizzare una piscina e un fabbricato all’interno del villaggio “Eden”.

In tale caso, il Tar ha sottolineato che il potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione o dalla Provincia tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione.

Da qui l’illegittimità del provvedimento di annullamento fondato su un riesame del merito della valutazione effettuata dall’amministrazione provinciale di Vibo, piuttosto che sulla rilevazione di uno specifico vizio di legittimità dell’atto sottoposto a controllo.

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