mercoledì,Aprile 24 2024

Opere cimiteriali a Vibo: il Tar annulla delibere di Giunta e Consiglio

L’opera era stata tolta dall’elenco del programma triennale delle opere pubbliche ma senza dare avviso di avvio del procedimento alla ditta che doveva realizzare i lavori

Opere cimiteriali a Vibo: il Tar annulla delibere di Giunta e Consiglio
Parte interna del nuovo del cimitero di Vibo Valentia

Annullata dalla seconda sezione del Tar di Catanzaro la delibera del Consiglio comunale dello scorso anno avente ad oggetto l’adozione degli schemi del programma triennale delle opere pubbliche 2016-2018, elenco annuale 2016, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, vale a dire la Project Building Art Srl, Citygov Srl, Sea Srl, M.G.M. Construction And Engineering Spa. Annullate anche le delibere della giunta comunale (presieduta dal sindaco Elio Costa) n. 240 del 2016 e n. 347 del 2016.

La vicenda. Con delibera del 16 ottobre 2014 n. 251, la giunta comunale di Vibo Valentia ha approvato e dichiarato di pubblico interesse, ai fini dell’esecuzione a mezzo project financing, un progetto preliminare di realizzazione di un’opera pubblica cimiteriale inserita nel programma triennale del Comune, presentato dalla società ricorrente.

L’opera in questione è stata poi tolta dall’elenco annuale 2016 del programma triennale delle opere pubbliche valevole per il periodo 2016-2018, con la motivazione che la realizzazione della stessa mediante project financing “non è vantaggiosa per l’ente” rispetto alla possibilità di eseguirla coi proventi delle entrate cimiteriali.

La decisione del Tar. Per i giudici amministrativi, la valutazione di “non vantaggiosità” del project financing costituisce una “scelta discrezionale che viene ad incidere su posizioni giuridiche soggettive originate da un precedente atto”. Il Comune di Vibo Valentia ha quindi omesso di dare avviso di avvio del procedimento, “non risultando che l’interessato sia stato comunque messo in condizione di evidenziare preventivamente fatti ed argomenti a suo favore”. L’atto impugnato col ricorso originario ha infine travolto, “per illegittimità derivata, le successive delibere di giunta comunale del 19 settembre 2016 n. 240 (con cui si disponeva di procedere alla realizzazione dell’opera per altra via) e del 15 dicembre 2016 n. 347.

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