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“Guerra” dei Gal nel Vibonese, il Tar rigetta il ricorso del Cogal

Legittimo il decreto con il quale la Regione Calabria ha ammesso a finanziamento la sola proposta del Gal “Terre Vibonesi”

“Guerra” dei Gal nel Vibonese, il Tar rigetta il ricorso del Cogal

Resta valida la graduatoria finale della selezione fatta il 26 ottobre 2016 dal Dipartimento “Agricoltura” della Regione Calabria che ha ammesso a finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale (Prs 2014-2020) la sola proposta presentata dal Gal “Terre Vibonesi”, avendo la stessa conseguito in sede di valutazione il punteggio maggiore.

I giudici amministrativi di Catanzaro hanno infatti rigettato il ricorso proposto dal Cogal Monte Poro Serre vibonesi contro la Regione, difesa dall’avvocato Domenico Gullo, e nei confronti del Gal Terre Vibonesi e del capofila Comune di Gerocarne, rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Colaci.

La misura in questione è stata pensata per la progettazione e gestione di interventi per lo sviluppo ad opera di attori locali pubblici e privati, con elaborazione di un Piano d’azione locale per la realizzazione degli obiettivi fissati. A tal fine erano state individuate 13 aree e in relazione a ciascuna di esse è stata prevista la selezione di un solo Gruppo di azione locale e del relativo Piano.

L’avviso aveva previsto un termine di presentazione fissato al 16 settembre 2016, poi prorogato al 23 settembre. Il Co.G.A.L. (Consorzio Gruppo Azioni Locali) Monteporo Serre Vibonesi, nella qualità di capofila del partenariato “Co.G.A.L. Monte Poro Serre Vibonesi” ha partecipato in relazione all’area n. 9 e ha presentato il proprio Piano d’azione locale, approvato il 25 luglio 2016 all’unanimità dai partecipanti al partenariato.

Tra tali partecipanti, 18 Comuni tra il 30 luglio e il 20 settembre 2016 hanno deliberato il recesso dal partenariato Gal Monte Poro e hanno aderito al costituendo Gal Terre Vibonesi, avente quale capofila il Comune di Gerocarne, che ha presentato pure lui la propria proposta in relazione all’area n. 9, per la quale ha concorso anche il Gal Monte Poro. I Comuni che hanno deliberato recesso sono stati: Arena, Mongiana, Monterosso, Sant’Onofrio, Serra San Bruno, Simbario, Sorianello, Spadola, Zambrone, Capistrano, Cessaniti, Drapia, Joppolo, Limbadi, Ricadi, Rombiolo, Soriano Calabro e Spilinga.

Sviluppo rurale, promosso il Piano del Gal Terre vibonesi

Il finanziamento. In esito al procedimento di selezione, condotto da commissione di valutazione, il Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, con decreto dirigenziale del 26 ottobre 2016, ha approvato i verbali della commissione e ha ammesso a finanziamento, per un importo di 5.815.393, 58 di euro la proposta del Gal Terre Vibonesi, che ha ottenuto 49 punti in totale, a fronte dei 44 punti ottenuti dal Gal Monte Poro.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso al Tar il Consorzio Cogal, ma tutte le censure sollevate sono state respinte da giudici amministrativi.

La decisione del Tar. Secondo Il Cogal, il recesso dei 18 Comuni per aderire al Gal Terre Vibonesi sarebbe stato illegittimo e non si sarebbe perfezionato mancando il consenso dell’altra parte. Non essendo ammesso che i Comuni facciano parte di due Gal, la Regione avrebbe dovuto accertare a quale Gal essi possono legittimamente appartenere e accertare che essi continuano a far parte del Gal Monte Poro. Per il Tar, però, il partenariato del Gal Monte Poro non è un consorzio, né è ad esso assimilabile. Per i giudici, la volontà dei partecipanti di dar vita a un’entità giuridica diversa da un Consorzio traspare infatti “già evidente dalla terminologia usata nell’accordo originario”.

Ma ciò che impedisce di qualificare il partenariato in questione come Consorzio, ovvero di ritenere che esso sia assimilabile a un Consorzio, per il Tar è la “mancanza della struttura organizzativa minima propria dei Consorzi e, tra l’altro, di un organo deliberativo, la cui presenza è necessaria”.

Gli altri rilievi dei giudici amministrativi. Il Gal Monte Poro avrebbe avviato la procedura già nel 2013, con la stipula dell’accordo di partenariato del 15 novembre di quell’anno, siglato dalle principali associazioni produttive, dalla Camera di commercio, dalla Provincia di Vibo Valentia e di un primo nucleo di Comuni del territorio.

Il Tar al riguardo fa però osservare che “le previsioni in questione non contemplano certamente un termine minimo di carattere vincolante per l’elaborazione delle proposte, per cui la brevità dell’arco temporale entro il quale è stata predisposta la proposta del Gal Terre Vibonesi non è di per sé causa di illegittimità dell’ammissione della proposta stessa”.

Anche il fatto che il Cogal Monte Poro abbia in materia una “cospicua esperienza” non implica “necessariamente che ne abbia una inferiore” il Gal avversario Terre Vibonesi.

Per tali motivi il ricorso del Cogal è stato respinto.

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