martedì,Aprile 23 2024

Il Comune di Vibo non chiude le scuole per Covid. Domenico Scuglia: «Sono ordinanze illegittime»

Articolato intervento del segretario generale dell’ente: «Il potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco viene limitato per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai»

Il Comune di Vibo non chiude le scuole per Covid. Domenico Scuglia: «Sono ordinanze illegittime»
Il segretario generale Domenico Scuglia

Potrebbero essere del tutto «illegittime le ordinanze sindacali che dispongono la sospensione delle attività didattiche in Comuni non in zona rossa». Ordinanze in queste ultime ore adottate anche da diversi sindaci del Vibonese, comprensibilmente spaventati dalla crescita dei contagi da Covid-19. Almeno stando all’articolo 1 del decreto legge del 6 agosto 2021, numero 111 (“Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da Sars-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie”), convertito nella legge numero 133/2021, che – ricorda in merito Domenico Scuglia, segretario generale al Comune di Vibo Valentia – «assicura che l’attività scolastica e didattica sia svolta in presenza. In tale contesto, il potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco viene limitato, potendo lo stesso “derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”». [Continua in basso]

Sulla base di tale normativa – annota sempre Domenico Scuglia – «deve essere sospesa l’ordinanza sindacale che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado di un Comune non in zona rossa, in cui non sia presente un’eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai. È questo il principio contenuto nel decreto del presidente del Tar-Calabria – che vedremo nel dettaglio più avanti – numero 729 del 16 dicembre 2021 », fa presente ancora il segretario generale di Palazzo Luigi Razza, il quale non manca di precisare che, proprio per tali ragioni, l’amministrazione comunale del capoluogo non ha inteso adottare una ordinanza sindacale di emergenza Covid per la sospensione dell’attività didattica nelle scuole. «Tant’è -sottolinea l’interessato – che nessun Comune capoluogo di provincia ha adottato questo genere di ordinanze».

I limiti al potere sindacale nel periodo di emergenza Coronavirus

«Tenuto conto dell’emergenza sanitaria, conseguente al diffondersi del Coronavirus, – scrive Domenico Scuglia – i poteri di ordinanza dei sindaci erano stati circoscritti, nella prima fase della pandemia, rispetto a quanto prevede l’ordinamento in via generale, anche al fine di rafforzare il coordinamento in capo al Presidente del Consiglio dei ministri volto a garantire l’adozione di misure tendenzialmente uniformi sul territorio. Tali limitazioni riguardanti il potere di ordinanza sindacale sono poi venute meno, con l’articolo 18 del decreto legge numero 76/2020». [Continua in basso]

Se questo tuttavia vale in generale, il segretario comunale rileva, «per quel che riguarda il potere sindacale di sospendere l’attività didattica in presenza, che invece limiti sono stati di recente introdotti dal legislatore. In un primo momento – viene annotato – con l’articolo 2 del decreto legge del 1° aprile 2021, che aveva disposto su tutto il territorio nazionale la ripresa dell’attività didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Al fine poi di rendere effettiva la previsione, la stessa norma aveva sancito che la disposizione normativa non può essere derogata da provvedimenti dei presidenti di Regione e dei sindaci, salvo “casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”».

Per rendere effettiva tale disposizione, inoltre, Domenico Scuglia cita il comma 4 del menzionato articolo che dispone che “fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica”». [Continua in basso]

Il decreto del presidente del Tar Calabria del 16 dicembre 2021

Il Tar della Calabria
La sede del Tar-Calabria

«Con proprio decreto numero 729 del 2021 – spiega ancora il segretario generale di Palazzo Luigi Razza – il presidente del Tar-Calabria ha sospeso un’ordinanza sindacale contingibile e urgente con la quale un sindaco, di un comune in zona bianca, aveva sospeso le attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado per il rischio di contagio da Coronavirus. L’ordinanza era motivata nei seguenti termini: “Allo stato attuale il numero di contagi da Covid-19 segna una crescita progressiva ponendo tutte le Istituzioni interessate nel dovere di fronteggiare l’emergenza mediante l’attuazione di ogni misura idonea a rallentare e circoscrivere la trasmissione del virus anche sul territorio comunale”. Il presidente del Tar ha rilevato come il potere derogatorio sindacale – dell’ordinario regime di didattica in presenza – “presuppone necessariamente la contemporanea sussistenza sia della zona rossa e sia della eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai”. Non ricorrendo – conclude Domenico Scuglia – nel caso di specie la contemporanea sussistenza di entrambi i requisiti ha sospeso, con provvedimento monocratico, l’ordinanza sindacale».

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