venerdì,Aprile 19 2024

Processo “Purgatorio”, le motivazioni della sentenza su Lento, Rodonò e Galati

Gli ex vertici della Squadra mobile di Vibo assolti dall’accusa di aver agevolato i Mancuso. Condanna invece per l’avvocato, ma con riqualificazione del reato. Un verdetto di sole 42 pagine

Processo “Purgatorio”, le motivazioni della sentenza su Lento, Rodonò e Galati

Quarantadue pagine di motivazioni di una sentenza che – come ricordato in aula nel corso della requisitoria dal pm Annamaria Frustaci – lascerà un “segno indelebile nella storia giudiziaria del circondario vibonese”. Il presidente del Tribunale collegiale di Vibo Valentia, Alberto Filardo, a quasi sei mesi di distanza dal deposito della sentenza nei termini indicati (il dispositivo è stato letto in aula il 27 febbraio scorso), ha infatti depositato i motivi per i quali ha assolto “perché il fatto non sussiste” gli ex vertici della Squadra Mobile di Vibo Valentia, Maurizio Lento ed Emanuele Rodonò, dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, e condannato l’avvocato Antonio Galati del foro di Vibo Valentia a 4 anni e 8 mesi per lo stesso reato, riqualificando nei confronti di quest’ultimo l’originaria accusa di associazione mafiosa. Nei confronti di Maurizio Lento il pm aveva chiesto 6 anni di reclusione, per Emanuele Rodonò 6 anni e 6 mesi (condannato ad un anno per il reato di rivelazione di segreto d’ufficio non aggravato dalle finalità mafiose), per Antonio Galati 7 anni e 8 mesi. La sentenza, sia per struttura che per forma, appare ben diversa dalle centinaia che si è soliti leggere da anni. Una sentenza che, per come strutturata, offre ampi margini di appello sia all’accusa che alla difesa e pone a proprio fondamento, per le decisione di alcuni passaggi, delle premesse basate su elementi storici e di fatto errati. Una sentenza che in ogni caso, sin dalle premesse, permette al presidente (trasferito da qualche settimana a Catanzaro) di riportare sui corretti binari interpretativi la lettura di alcune vicende volutamente forzate anche dalla creazione di un clima ad hoc esterno al processo. Alcuni passaggi in tal senso parlano da soli. “Appare evidente che – si legge nelle motivazioni della sentenza – un insolito pregiudizio ha caratterizzato la dinamica delle attività processuali sino al momento in cui il Tribunale, in diversa composizione, ha pronunciato la sentenza Black money nell’ambito del parallelo processo contro il clan Mancuso”. Per il Tribunale, la preoccupazione della pubblica accusa che si è vista franare e demolire l’impalcatura accusatoria del processo “Black money” circa il riconoscimento dell’esistenza dell’operatività del clan Mancuso (gli imputati sono stati infatti tutti assolti dal reato associativo per totale “vuoto probatorio”), è del tutto infondata per il processo a carico dell’avvocato Galati e dei poliziotti Maurizio Lento ed Emanuele Rodonò. Per il Collegio presieduto da Alberto Filardo, infatti, non era necessario attendere “Black money” per poter giudicare i tre imputati e i loro eventuali rapporti con il clan Mancuso, poiché la consorteria mafiosa esiste in maniera definitiva “per via della precedente sentenza Dinasty”, che prescinde da Black money, così come esistono altre pronunce “dell’autorità giudiziaria già divenute definitive, senza necessità di ulteriore verifica”, che pur occupandosi di altre cosche danno atto dell’esistenza del clan Mancuso. Le richieste del pm della Dda, formulate dopo la sentenza Black money di “assoluzione dei Mancuso e di altri affiliati alla cosca dal reato associativo” vengono pertanto definite dal Collegio come “singolare preoccupazione”, volendo la pubblica accusa “operare il trasferimento di tutta l’istruttoria già espletata nel procedimento Black money al fine di consentire al collegio giudicante di rivalutare le prove in ordine al delitto di associazione mafiosa, ritenute insufficienti nella menzionata decisione”. Così, dopo aver ricordato il presidente Filardo che la pubblica accusa nelle udienze del 17 marzo e del 7 aprile 2017 ha censurato “il provvedimento con cui il Tribunale” due anni prima ha respinto la riunione del processo Black Money con quello denominato Purgatorio”, viene anche sottolineato che “in punto di logica il provvedimento di riunione invocato nel dicembre 2014 non avrebbe potuto modificare il percorso argomentativo che ha condotto il Tribunale alla predetta pronuncia assolutoria, ma di certo avrebbe assorbito e vanificato la tesi accusatoria sul vincolo associativo anche nei confronti degli imputati di Purgatorio”. Quindi un passaggio sul “clima” da stadio creato sul processo “Purgatorio” e sulla violazione del giudice naturale precostituito per legge se si fosse proceduto alla riunione dei due processi. “Questo – scrive il Tribunale – sempre che non si voglia dar credito all’opinione, emotivamente espressa dai rappresentanti di associazioni antimafia, poi riportata in alcuni articoli giornalistici e inopportunamente ripresa da qualche giurista non praticante, secondo cui, operata la riunione dei giudizi, si sarebbe potuto, o meglio dovuto assegnare il processo sui Mancuso ad un organo giudicante composto da magistrati esperti designati ad hoc, in palese violazione dei principi dettati dalla Costituzione”. Le motivazioni della sentenza danno poi per buono un dato storico non vero. Nell’affermare, infatti, l’esistenza del clan Mancuso certificata dalla sentenza Dinasty, viene incluso fra i condannati definitivi per associazione mafiosa (oltre ai fratelli Antonio Mancuso cl. ’38 e Pantaleone Mancuso cl. ’47) anche Giovanni Mancuso che in Dinasty non era invece neppure imputato (mentre in Black money dal reato associativo Giovanni Mancuso è stato assolto).                                                                         Riguardo le assoluzioni di Maurizio Lento ed Emanuele Rodonò, il Tribunale spiega che l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa mossa nei loro confronti e quella di aver indirizzato le indagini su consorterie criminali rivale dei Mancuso, pur “illustrata in modo indubbiamente brillante dall’accusa, si basa su un percorso che sfugge al rigore logico del sillogismo puro e si sviluppa su una premessa, non dimostrata, dell’esistenza di investigazioni volutamente inadeguate o di attività nei confronti dei rivali, per giungere a conclusioni possibili ma non assolutamente certe, ovvero la dolosa realizzazione di favori alla cosca da parte dei vertici della Squadra Mobile”. Non si tratta, per il Collegio, di “valutare le capacità professionali dei soggetti ma una specifica finalizzazione illecita delle attività di polizia”. Nel caso di specie “non vi sono elementi che conducono ad evidenziare tale collegamento di interessi e non vi è prova di contatti diretti o indiretti con gli appartenenti alla cosca in momenti diversi da quelli giustificati dalle mansioni di pubblica sicurezza rivestite dai dottori Lento e Rodonò e non vi è prova di alcun eventuale abuso delle funzioni diretto a favorire i Mancuso. Di conseguenza non può essere attribuita ai due dirigenti alcuna colpevole omissione di segnalazioni potenzialmente pregiudizievoli per la cosca di Limbadi”. Spiega poi la sentenza che “per quanto riferito dal dott. Rodolfo Ruperti”, all’epoca dei fatti alla guida della Squadra Mobile di Catanzaro e fra gli investigatori dell’inchiesta che ha portato Maurizio Lento ed Emanuele Rodonò sul banco degli imputati, “in merito ad una inadeguata gestione delle notizie offerte da Grasso, Franzè e Barbagallo, è opportuno rilevare che le dichiarazioni, rese dal teste nell’udienza del 7 agosto 2017, sono alquanto generiche e non chiariscono quali fossero gli aspetti di particolare interesse su cui eventualmente indagare, né indicano quali siano state le attività poste in essere dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia dopo il 2008. Peraltro Grasso, Franzè e Barbagallo, sentiti come testimoni, non hanno offerto elementi utili per sostenere l’accusa”.                                                                                                                     L’ avvocato Antonio Galati viene quindi condannato per la vicenda del passaporto di Salvatore Mancuso (cl. ’72), di recente deceduto (LEGGI QUI:  Processo “Purgatorio”: il passaporto di Salvatore Mancuso e la Questura di Vibo). L’avvocato avrebbe informato il collega Giovanni Marafioti (difensore di Mancuso) via telefono di aver visto in Questura a Vibo la pratica di Mancuso dove lo stesso nella domanda per il rilascio del passaporto avrebbe dichiarato di non avere precedenti penali. Una dichiarazione che doveva costare il reato di falsa testimonianza nei confronti Salvatore Mancuso, il quale avrebbe poi ritirato la domanda del passaporto. La sentenza, però, dimentica sul punto che Salvatore Mancuso – a fronte di quattro pagine di precedenti penali di un certo peso – non è mai stato condannato per associazione mafiosa, essendo stato assolto da tale accusa nel processo Dinasty ed in quello nato dall’operazione “Genesi” (in quest’ultimo caso la Dda di Catanzaro non ha neppure appellato l’assoluzione). Ed a fronte della mancanza di sentenze di condanna per mafia nei confronti di Salvatore Mancuso, la sentenza non spiega come può esistere il concorso esterno in associazione mafiosa dell’avvocato Galati avendo favorito chi, per la giustizia italiana, mafioso non è mai stato dichiarato. Gli altri episodi contestati all’avvocato Galati “non hanno invece “trovato alcun riscontro e sono in parte privi di rilevanza penale, se non giustificati dal conferimento di un mandato difensivo da parte dei soggetti di volta in volta interessati”. La condanna di rivelazione del segreto d’ufficio a carico di Emanuele Rodonò fa invece riferimento alla notizia data dal vice capo della Mobile a Galati circa l’arresto a Bologna (già avvenuto) di Sasha Fortuna e altri due vibonesi per la detenzione di armi. LEGGI ANCHE: Purgatorio, la difesa di Lento e Rodonò in Tribunale a Vibo: “Processo nato da un clima pericoloso”

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