venerdì,Marzo 29 2024

Rimborsopoli: condanna contabile per Censore e Tripodi, prescrizione per De Gaetano

Sentenza in appello della Corte dei Conti per tre ex consiglieri regionali coinvolti nell’inchiesta sui rimborsi privi di giustificazione e sulle spese non coerenti con le finalità istituzionali

Rimborsopoli: condanna contabile per Censore e Tripodi, prescrizione per De Gaetano
L'aula sede del consiglio regionale della Calabria
Antonino De Gaetano

Sentenza in appello della sezione centrale della Corte dei Conti per tre ex consiglieri regionali coinvolti nella cosiddetta “Rimborsopoli” del Consiglio regionale della Calabria per gli anni tra il 2010 e il 2012. Prescrizione – così come in primo grado – per l’ex consigliere regionale del Pd, Antonino De Gaetano, e conferma della condanna di primo grado per Bruno Censore di Serra San Bruno, anche lui del Pd. Rideterminazione della condanna, invece, per il reggino Pasquale Maria Tripodi dell’Udc. Per quanto attiene Antonino De Gaetano, la Corte dei Conti ha rigettato l’appello della Procura regionale contabile confermando la prescrizione. Per quanto riguarda Bruno Censore, invece, la sezione centrale della Corte dei Conti ha respinto il ricorso dell’ex consigliere regionale del Vibonese ed ha confermato nei suoi confronti la condanna al pagamento in favore della Regione Calabria della somma di 9mila 176,92 euro, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. [Continua in basso]

I motivi della condanna per Censore

Bruno Censore

Entrando nel merito, la sezione centrale della Corte dei Conti ha ritenuto «congruamente motivata la sentenza di condanna nei confronti del consigliere Censore, in specie sull’obbligo di rendicontazione gravante per chiunque maneggi denaro pubblico con la necessaria giustificazione della sua utilizzazione secondo il fine istituzionale per il quale è stato erogato. Il giudice di primo grado – scrive la Corte dei Conti – ha evidenziato l’assenza di fini istituzionali o il mancato supporto della documentazione giustificativa volta a comprovare la pertinenza delle spese alle finalità di legge per le annualità 2010, 2011 e 2012 ritenendo correttamente che le medesime non siano neppure ascrivibili alle spese di rappresentanza, non sussistendone i presupposti o non essendo stati documentati gli elementi costitutivi delle dette spese».

Più in dettaglio per il 2010 per l’ex consigliere regionale Bruno Censore vi è stata «condanna per spese per materiale edile e soluzioni decorative non inerenti, e spese di ristorazione non supportate dalla documentazione giustificativa».  
Per il 2011 Censore viene condannato per «spese inerenti a materiale informatico, ristorazione e soggiorni privi di giustificazione ed inerenza al raggiungimento dei fini istituzionali del gruppo consiliare». Infine la condanna per il 2012 interviene per le «spese di ristorazione e consumazioni occasionali, per libri e spese tipografiche, per rimborsi chilometrici, per acquisti vari per materiale informatico, per soggiorni e spese di traghettamento», tutte ritenute dai giudici contabili prive di giustificazione idonea». Per altre spese, inoltre – rimborsi chilometrici, spese di soggiorno e traghettamento – «non è stata rilevata la necessità istituzionale delle trasferte».

La condanna per Pasquale Tripodi

Pasquale Maria Tripodi

In primo grado nel 2019 l’ex capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale, Pasquale Maria Tripodi, era stato ritenuto responsabile di danno erariale «per 119mila 46,45 euro per rimborsi illegittimamente ottenuti a valere sui fondi regionali nell’arco temporale 2010-2012, nella specie i rimborsi ottenuti per l’acquisto di un’ autovettura (Audi A 6), nonché per l’ elargizione di fondi ad associazioni culturali, spese giustificate con documenti fiscali non veritieri». La sezione centrale della Corte dei Conti ha rigettato in questo caso l’appello della Procura regionale per quanto attiene alcune ipotesi dichiarate prescritte ed ha parzialmente accolto il ricorso di Pasquale Tripodi rideterminando la condanna nei suoi confronti nella somma di 108.446,45 euro (67mila per contributi ad associazioni culturali e 41.446,45 euro per importi non documentati). Dichiarata la prescrizione dell’azione contabile in ordine all’acquisto dell’autovettura Audi A6.
Pasquale Tripodi era difeso dall’avvocato Vincenza D’Amico, Bruno Censore dall’avvocato Domenico Iofrida e Antonino De Gaetano dall’avvocato Luciano Terra.

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