lunedì,Maggio 13 2024

Stazione di carburanti del clan Mancuso, la Cassazione respinge il ricorso

La Suprema Corte rigetta le doglianze di un ventinovenne di Limbadi e spiega l’interesse per l’attività da parte di Luigi e Silvana Mancuso

Stazione di carburanti del clan Mancuso, la Cassazione respinge il ricorso

La prima sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso proposto da Cesare Limardo, 29 anni, di Limbadi, avverso la decisione con la quale il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta di riesame confermando la decisione con cui il gip aveva applicato la misura dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria nei suoi confronti. Limardo si trova attualmente sotto processo dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia nell’ambito dell’inchiesta denominata “Petrol Mafie”. E’ accusato di trasferimento fraudolento di valori con l’aggravante di agevolare l’operato del clan Mancuso. L’indagato è titolare dell’impresa individuale Lcn Petroli, che aveva in gestione una stazione di servizio per la distribuzione di carburante da autotrazione in territorio comunale di Filandari, sulla strada provinciale per Tropea. [Continua in basso]

Luigi Mancuso

La gravità indiziaria in ordine al carattere fittizio dell’intestazione al Limardo della menzionata impresa, secondo l’accusa riconducibile a Silvana Mancuso (figlia di Giovanni Mancuso), è stata ritenuta, da una parte, sulla considerazione che la stazione di servizio era sorta su terreno di Rosaria Mancuso, madre di Limardo e sorella di Silvana Mancuso e, dall’altra, in ragione del tenore di alcune conversazioni, oggetto di captazione, nel corso delle quali Limardo si era lamentato del fatto che i proventi dell’attività commerciale erano destinati interamente alla cosca ed aveva riconosciuto che l’attività era stata avviata grazie al finanziamento di Silvana Mancuso. Il dato era stato confermato anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Emanuele Mancuso. L’intestazione fittizia sarebbe stata funzionale a dissimulare la reale proprietà e quindi a evitare l’adozione di provvedimenti ablatori nell’ambito di un procedimento di prevenzione. Il fatto sarebbe finalizzato ad agevolare l’operatività del sodalizio mafioso denominato “cosca Mancuso”. Veniva, infine, ritenuto il pericolo di reiterazione del reato «in ragione dell’appartenenza del Limardo alla famiglia Mancuso, che lo rendeva soggetto facilmente strumentalizzabile a vantaggio della cosca». La Cassazione nel respingere il ricorso ha sottolineato «il diretto interessamento del capo cosca Luigi Mancuso verso l’andamento di quell’attività ed il ruolo svolto da Silvana Mancuso, per la cosca di riferimento, nel settore dei prodotti petroliferi. Tale complessivo compendio di dati è stato valutato – scrive la Suprema Corte – in termini che non risultano censurabili, nel senso che si trattava di attività commerciale riferibile alla cosca Mancuso, nella persona della sodale Silvana Mancuso, e quindi solo fittiziamente intestata all’indagato Cesare Nicola Limardo».

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