domenica,Maggio 12 2024

“Purgatorio”: le assoluzioni di Lento e Rodonò e gli elementi a loro favore trascurati dall’accusa

Le motivazioni del Tribunale di Vibo Valentia ricostruiscono le indagini degli ex vertici della Squadra Mobile vibonese contro il clan Mancuso ed i loro alleati

“Purgatorio”: le assoluzioni di Lento e Rodonò e gli elementi a loro favore trascurati dall’accusa

Erano accusati di non aver svolto attività investigative in modo adeguato contro il clan Mancuso ed i loro alleati omettendo di segnalare alla magistratura la possibile esistenza di reati, ma le motivazioni della sentenza del procedimento “Purgatorio” restituiscono una verità ben diversa: non solo le indagini contro il clan Mancuso ed i loro alleati sono state svolte, ma chi ha condotto l’inchiesta a carico degli ex vertici della Squadra Mobile di Vibo Valentia, Maurizio Lento ed Emanuele Rodonò, ha trascurato di valutare tutta una serie di operazioni e di elementi a favore dei due indagati accusati di concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza sul punto mette nero su bianco aspetti gravi che, se confermati nei successivi gradi di giudizio, rischiano di aprire più di un interrogativo sulla “genesi” dell’inchiesta “Purgatorio” (Il Tribunale scrive in proposito che è nata da una segnalazione su cui “non si trova riscontro negli atti depositati dal pm”), sulla sua conduzione e sui mancati elementi a favore degli indagati che la pubblica accusa aveva il dovere per legge di portare all’attenzione del Tribunale. Scrive sul punto il presidente del Tribunale collegiale del processo “Purgatorio”, Alberto Nicola Filardo: “Per quel che concerne gli episodi ritenuti sintomatici di un servile comportamento di favore verso i Mancuso occorre osservare che l’ispettore Esposito, nel corso della deposizione resa, ha riferito che gli accertamenti, operati su delega della Dda di Catanzaro, non avevano riguardato tutte le note trasmesse dal Servizio Operativo centrale alla Questura di Vibo Valentia e tutte le iniziative dei dottori Lento e Rodonò, ma solo quelle ritenute di interesse. Dagli atti risulta, infatti, che venne trascurata qualsiasi valutazione sulle indagini effettuate dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia in relazione all’operazione Ghost, nonché sulle famiglie Il Grande, Accorinti, Lo Bianco, gruppi facenti parte della galassia criminale vicina alla famiglia di Limbadi, sulla perquisizione a Mancuso Domenico (cl. ’75) disposta l’11 febbraio 2008, sul controllo di Mancuso Pantaleone (cl. ’61) del 12 giugno 2008, sulle indagini del procedimento nei confronti dei La Rosa di Tropea del 18 dicembre 2012, del procedimento su Mancuso Domenico (cl. ’78), dei procedimenti su Mancuso Salvatore (cl. ’72) e Mancuso Francesco (cl. ’71), sulle indagini dal novembre del 2008 a giugno 2009 su Mancuso Emanuele, sulle indagini su Del Vecchio Giovanna, moglie di Mancuso Pantaleone (cl. ’61), sugli arresti di cinque persone nel giugno 2009 a seguito delle dichiarazioni di Barbagallo Salvatore”. Il Tribunale in sentenza rimarca poi altre omesse valutazioni da parte degli inquirenti. “Venne inoltre trascurata qualsiasi valutazione sulla correttezza ed adeguatezza delle risposte alle segnalazioni di contenuto informativo-investigativo del Servizio Centrale Operativo che, come risulta dalla documentazione prodotta dalle difese, di volta in volta inoltrarono i dottori Lento e Rodonò. Sul punto – scrivono i giudici in sentenza – le segnalazioni dello Sco (Servizio Centrale Operativo) costituiscono documenti amministrativi dotati di classifica di segretezza e senza alcuna valenza di polizia giudiziaria che, per ragioni di riservatezza, non dovevano essere portati a conoscenza degli uffici giudiziari inquirenti poiché il dovere di informazione nei confronti dell’autorità giudiziaria – spiega il presidente Filardo – riguarda gli eventuali esiti limitatamente ai fatti costituenti notizia criminis”. Per il Tribunale, poi, nel caso della contestazione mossa dalla Dda di Catanzaro agli ex vertici della Squadra Mobile di Vibo, Maurizio Lento ed Emanuele Rodonò (concorso esterno in associazione mafiosa), “non si tratta di valutare le capacità professionali dei soggetti, ma una specifica finalizzazione illecita della attività di polizia. Ebbene – scrivono i giudici in sentenza – nel caso di specie non vi sono elementi che conducono ad evidenziare tale collegamento di interessi, non vi è prova di contatti diretti o indiretti con gli appartenenti alla cosca in momenti diversi da quelli giustificati dalle mansioni di pubblica sicurezza rivestite dai dottori Lento e Rodonò, non vi è prova di alcun eventuale abuso delle funzioni diretto a favorire i Mancuso”. Infine, con riferimento “agli spunti investigativi – scrive il Tribunale in sentenza – concernenti il contenuto delle conversazioni intercettate presso il Chiosco Monteleone, trascurati dalla Squadra Mobile e portati avanti dal capitano Migliavacca, è appena il caso di segnalare che se il dottore Lento avesse avuto intenzione di non approfondire le indagini in corso, avrebbe certamente evitato di segnalare ai carabinieri la possibilità di ricavare elementi utili dalle stesse intercettazioni. La segnalazione effettuata dal dirigente della Polizia di Stato – sottolineano i giudici – si può inquadrare, invece, nella corretta e leale collaborazione tra le forze dell’ordine”. L’inchiesta “Purgatorio” che ha portato sotto processo gli ex vertici della Squadra Mobile di Vibo Valentia, Maurizio Lento ed Emanuele Rodonò, è scattata nel febbraio del 2014 ad opera della Dda di Catanzaro con l’allora procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli ed il pm Simona Rossi che hanno coordinato le indagini della Squadra Mobile di Catanzaro e dei carabinieri del Ros. L’accusa in dibattimento dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia è stata sostenuta prima dal pm, Camillo Falvo, e poi dal sostituto procuratore antimafia, Annamaria Frustaci, che per tale ipotesi di reato (concorso esterno in associazione mafiosa) aveva chiesto per i dottori Lento e Rodonò 6 anni di reclusione a testa. Il Tribunale ha però assolto gli imputati da tale accusa con la formula “perché il fatto non sussiste”.   LEGGI ANCHE: Processo “Purgatorio”, le motivazioni della sentenza su Lento, Rodonò e Galati

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